E se un collaboratore scolastico non può svolgere attività fisiche pesanti?

Cosa fare nel caso in cui un collaboratore scolastico non può svolgere attività fisiche pesanti?
Doppio canale
Se il collaboratore scolastico invia una richiesta scritta il DS attiva le procedure idonee alla verifica delle capacità dei dipendenti. Tra queste, c’è il controllo medico-legale.
Visita medico-collegiale
Per tutelare il collaboratore scolastico, si procede con la visita medico-collegiale. La visita è eseguita dalla Commissione medica di verifica, dipendente dal Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora il dipendente si rifiutasse di presentarsi alla visita collegiale, senza giustificato motivo, l’amministrazione procede alla sospensione del dipendente dal servizio senza retribuzione né indennità.
Inidoneità parziale
Se dalla visita collegiale emerge che il collaboratore è parzialmente inidoneo al servizio, il DS procede con l’attribuzione di mansioni meno gravose.
Inidoneità assoluta permanente
Se il collaboratore scolastico è totalmente inidoneo/a al servizio, il Dirigente scolastico trasmette gli atti all’Ufficio Scolastico provinciale. Tale ufficio, previa comunicazione all’interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde l’ indennità sostitutiva del preavviso.
Sospensione cautelare
In presenza di inidoneità fisica permanente assoluta o relativa al servizio del collaboratore scolastico il dirigente scolastico può sospendere in forma cautelare dal servizio il dipendente, secondo i seguenti passaggi:
- comunicazione notificata al dipendente;
- il dipendente ha il termine di 5 giorni per presentare documenti per opporsi alla sospensione;
- il dirigente scolastico valuta quanto presentato.
La sospensione ha durata fino alla formulazione del giudizio della commissione medica, e comunque per massimo 180 giorni. Durante la sospensione, il trattamento retributivo è uguale a quello previsto durante i periodi di assenza per malattia.
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