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MAD, la nuova Circolare specifica: può inviarle in una provincia chi non è iscritto in alcuna GPS o GI

Come anticipato in un precedente articolo, il Ministero dell’Istruzione ha diffuso una specifica Circolare per disciplinare le supplenze dell’a.s. 2021/22.

Il testo della Circolare riserva una sezione particolare a quanto concerne l’invio e l’utilizzo delle MAD per ricoprire eventuali supplenze brevi.

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Le istanze di messa a disposizione a disposizione (c.d. MAD) sono delle istanze informali che fino a qualche anno fa si consegnavano in formato cartaceo presso le segreterie scolastiche.

Negli ultimi anni, però, molte scuole hanno attivato portali online che permettono agli aspiranti di inviare le domande digitalmente.

Pur essendo domande informagli, ultimamente il Ministero ha voluto regolamentarne l’uso anche a causa dell’elevata rilevanza che il “fenomeno MAD” ha assunto in tutta Italia dal momento che, in molte scuole, i DS sono costretti a ricorrerne all’uso.

QUANDO IL DS RICORRE ALLE MAD?

La Circolare sulle supplenze a.s. 2021/2022 prevede che, all’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si possa avvalere di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD per ricoprire la supplenza in questione.

Si precisa che, prima di far riferimento alle MAD, occorre consultare sempre le graduatorie d’istituto, comprese quelle delle scuole viciniore.

CHI PUÓ PRESENTARE LE MAD?


Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una sola provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.

Lo scorso anno scolastico, quanto stabilito dalla circolare fu però parzialmente rettificato con la nota n. 34635 che, eccezionalmente e limitatamente allo scorso anno scolastico, consentiva la nomina attraverso le MAD dei docenti inclusi anche in GPS o in graduatorie di istituto di altre province.

Si precisa che gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggetti agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14 in caso di rifiuto, mancata presa di servizio e abbandono.

LEGGI LA CIRCOLARE SULLE SUPPLENZE 

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