Concorso straordinario e abilitazione: come la consegue chi non ha avuto supplenza al 30/06 quest’anno?

Come anticipato in un precedente articolo Oggi Scuola, il Ministero ha reso noto che i docenti che abbiano superato il concorso straordinario (DD n. 510 del 23 aprile 2020) ottenendo votazione minima di 56/80 alla prova scritta, acquisiranno l’abilitazione all’insegnamento.
Più nel dettaglio, nella nota diramata dall’Amministrazione si legge che le condizioni per ottenere l’abilitazione sono:
- l’iscrizione nell’elenco non graduato di cui all’articolo 1, comma 9, lettera e), del D.L. legge 29 ottobre
2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, previo superamento
delle prove concorsuali ovvero, per effetto di quanto sopra richiamato, inserimento nelle graduatorie
di merito della procedura straordinaria in oggetto, pubblicate nel corrente a.s. 2020/21; - titolarità, nell’anno scolastico 2020/21, di un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a
tempo presso una istituzione scolastica del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità contributiva.
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II docenti che non rientrino nelle condizioni sopra elencate, inevitabilmente rimarranno esclusi dal provvedimento.
Di qui la domanda che diversi lettori hanno posto alla redazione:
In che modo conseguiranno l’abilitazione i vincitori del concorso straordinario 2020 che non abbiano ottenuto una supplenza almeno fino al 30 giugno nell’anno scolastico 2021/21?
Alcuni, con molta probabilità, verranno assunti in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 e di conseguenza l’abilitazione sarà loro conferita in base a tale contratto a tempo indeterminato.
I docenti che invece non potranno beneficiare dell’assunzione in ruolo per il prossimo anno scolastico, avranno bisogno di essere destinatari almeno di una supplenza con contratto fino al 30 giugno per poter ottenere l’abilitazione.



