Assegnazione provvisoria e utilizzazione personale ATA: domande fino al 12 luglio
L'istanza va presentata in modalità cartacea utilizzando il modulo messo a disposizione dal Ministero
Da oggi 28 giugno e fino al 12 luglio il personale ATA interessato potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria o di utilizzazione.
Si ricorda che l’istanza va presentata in formato cartaceo utilizzando il modello scaricabile qui.
Alla domanda andranno allegati anche un documento di identità e la modulistica richiesta dal Ministero che attesti i requisiti richiesti per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
Le operazioni sono normate dal CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 8 luglio 2020 in vigore per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21 e 2021/22.
Per saperne di più sulle procedure di presentazione domanda, si consiglia di far riferimento al sito web dell’Ufficio Territoriale di proprio interesse e agli avvisi lì pubblicati.
UTILIZZAZIONI
I destinatari dei provvedimenti di utilizzazione per l’a. s. 2021/2022 (art. 11 del CCNI vigente) sono:
a) il personale A.T.A. in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;
b) il personale A.T.A. trasferito a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato
domanda quale soprannumerario nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti,
che chieda di essere utilizzato come prima preferenza nell’istituzione scolastica o, in subordine,
nel distretto sub-comunale che la comprende o nel comune di precedente titolarità, qualora non
esistano posti richiedibili in detto comune, nel comune viciniore nel rispetto delle relative tabelle e che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di
precedente titolarità. Pertanto per l’anno scolastico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 può
produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata rispettivamente per l’a.s. 2011/2012 ovvero 2012/13 ovvero 2014/15 e successivi;
c) il personale A.T.A., già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del
dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità dove
– ai sensi dell’art 45, comma 19, del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 6 marzo 2019 detto
personale è riassegnato d’ufficio per l’anno scolastico successivo;
d) il personale A.T.A. restituito ai ruoli ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in
data 6 marzo 2019 che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a
domanda;
e) il direttore dei servizi generali e amministrativi dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del
profilo di appartenenza;
f) il personale A.T.A. che, dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza,
svolge mansioni di altro profilo comunque coerente;
g) il personale A.T.A. dichiarato inidoneo a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza che
chieda di essere utilizzato su posti disponibili in scuole che non abbiano già in servizio analogo
personale inidoneo. In caso di concorrenza l’utilizzazione è limitata a non più di una entità in
ingresso per scuola.
g1) il personale A.T.A. assunto a tempo indeterminato dal 1° settembre dell’anno scolastico
precedente trasferito d’ufficio;
h) il personale A.T.A. che a qualunque titolo risulti senza sede definitiva;
i) il personale A.T.A. restituito ai ruoli di provenienza a domanda o d’ufficio ai sensi dell’art. 10,
comma 9 del C.C.N.L. del 29/11/2007;
l) il personale A.T.A. che, ai sensi del D.I. n. 331 del 29/7/1997, cessato dal servizio ha chiesto ed
ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non ha trovato
disponibile il posto di precedente titolarità;
m) il personale A.T.A. in esubero ivi compresi coloro che abbiano superato o stiano frequentando
corsi di riconversione professionale;
n) i responsabili amministrativi, ivi compresi gli insegnanti elementari, collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi dell’art. 21 della legge n. 463/78, che non sono stati inquadrati nel profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
o) i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti
Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
o) i responsabili amministrativi presenti nelle istituzioni scolastiche con personale già degli Enti
Locali aggiunti al titolare della funzione di firma degli atti contabili della scuola. Tale personale è da considerarsi soprannumerario a tutti gli effetti;
p) il personale A.T.A. proveniente da altra provincia in cui ci sia situazione di esubero;
q) il direttore dei servizi generali e amministrativi che a seguito del dimensionamento è assegnato, ai sensi dell’art.44, comma 3, punto II del C.C.N.I. sulla mobilità sottoscritto in data 6 marzo 2019 in una scuola situata in comune diverso rispetto a quello di precedente titolarità e che chiede l’utilizzazione in scuola del comune di precedente titolarità. L’operazione si colloca al punto 5 della sequenza operativa – allegato 6.
ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Ai sensi dell’art 17 del CCNI vigente, l’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per un massimo di quindici sedi e indifferentemente per uno dei seguenti motivi:
- ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
- ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; in caso di ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro o che svolga attività lavorativa in altra provincia, si prescinde dall’iscrizione anagrafica;
- per gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
- ricongiungimento al genitore.
L’interessato può comprovare con dichiarazione personale in carta libera l’esistenza dei figli minorenni, lo stato di celibe, nubile, coniugato/parte dell’unione civile, vedovo o divorziato e il rapporto di parentela con cui chiede di ricongiungersi o riavvicinarsi.
Anche la residenza del familiare deve essere comprovata con normale certificazione o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 con cui si chiede il riavvicinamento.


