AperturaCopertinaDocentiFamigliaGENERICIMIMNewsPRIMO PIANOULTIMEUncategorized

Esiti scrutini: le indicazioni del Ministero per la loro pubblicazione online

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato una nota recante indicazioni operative da seguire per effettuare la pubblicazione online degli esiti degli scrutini.

Nel testo viene specificato che i procedimenti restano quelli già contenuti nella Circolare n. 9168 del 9 giugno 2020.

Pubblicazione esiti scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado

Per quanto concerne la pubblicazione degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado, si ricorda che questa deve avvenire in via esclusiva nel registro elettronico.

Pertanto, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Diversamente i voti in decimi, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Qualora, invece, l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la
pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini, con la sola indicazione di
ammissione/non ammissione alla classe successiva.

Al fine di evitare assembramenti e garantire le necessarie misure di sicurezza e distanziamento, il dirigente scolastico predispone una calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica e ne dà comunicazione alle famiglie degli alunni.

In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini non deve riportare informazioni
circa lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

Esiti scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

La pubblicazione on line degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del
secondo ciclo di istruzione, compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, è soggetta agli
stessi criteri di conoscibilità indicati sopra.

In particolare, gli esiti degli scrutini con la sola indicazione per ogni studente “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.

Diversamente i voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a
cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali.

Qualora l’istituzione scolastica sia sprovvista di registro elettronico, è consentita la pubblicazione all’albo della scuola degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato, compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, secondo la calendarizzazione degli accessi all’albo dell’istituzione scolastica predisposta dal dirigente scolastico.

In entrambi i casi la pubblicazione degli esiti degli scrutini di ammissione all’esame di Stato,
dell’attribuzione del credito scolastico e degli esiti finali non deve riportare informazioni che
possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.

SCARICA LA NOTA

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio