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Assegnazioni provvisorie: ecco le possibili date

15 giugno e 5 luglio per i docenti, 28 giugno e12 luglio per il personale Ata. Sono queste le probabili date di assegnazioni provvisorie e utilizzazioni.

La riunione

Dopo la riunione al Ministero dell’Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e le forze sindacali infatti, si vocifera di date quasi certe. L’inizio delle operazioni sarebbe previsto per il 15 giugno. Chiusura invece, prevista per il 5 luglio per il personale docente. Invece, per gli Ata, le domande dovrebbero partire il 28 giugno e concludersi il 12 luglio.

Chi può chiedere l’assegnazione provvisoria?

Possono chiedere l’assegnazione provvisoria tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato di qualsiasi ordine e grado di istruzione. Che ovviamente risultano in possesso di uno dei requisiti indicati nel CCNI. Secondo l’art.7 comma 1 del contratto, il docente che presenta domanda di assegnazione provvisoria può farlo per ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario. Poi per ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Ancora se in presenza di gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria. Infine per ricongiungimento al genitore.

Docenti con requisiti ma che non possono chiedere l’assegnazione provvisoria

Tutti possono fare domanda? Non esattamente. Esiste una categoria di docenti che, pur possedendo i requisiti richiesti, non possono comunque presentare domanda. Si tratta dei docenti immessi in ruolo nel corrente anno scolastico 2020/21, per i quali il vincolo quinquennale vale non solo per la mobilità territoriale e professionale, ma anche per la mobilità annuale. Nonostante le proteste e le varie petizioni presentate dai docenti coinvolti, nessuna deroga finora è stata prevista e nessuna modifica è stata apportata alla normativa vigente.

La normativa

Per questi docenti, infatti, rimane valido che: “A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero […]” Tale vincolo quinquennale riguarda tutti i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria. Questi docenti, quindi, risultano e risulteranno “immobilizzati” per un quinquennio nella scuola di titolarità, senza avere la possibilità di partecipare ad alcun movimento.

Le eccezioni

Come in ogni regola, c’è l’eccezione. Vale per i docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell’organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale. Poi per i docenti beneficiari della precedenza legata all’articolo 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 siano intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento Questi docenti, quindi, pur essendo immessi in ruolo nel corrente anno scolastico, non avranno il vincolo quinquennale nella scuola di titolarità. E avranno la possibilità di partecipare alla mobilità annuale chiedendo assegnazione provvisoria nella provincia e nel comune nel quale è possibile prestare assistenza al familiare disabile.

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