Quando si può chiedere l’assegnazione provvisoria su sostegno docenti di ruolo senza specializzazione?
Ecco le risposte
Assegnazione provvisoria su sostegno docenti di ruolo senza specializzazione. Come e quando è possibile chiederla? L’assegnazione provvisoria oltre che per la classe di concorso la tipologia di posto e il grado di istruzione di titolarità, può essere chiesta anche per un’altra classe di concorso, un altro grado di istruzione o una diversa tipologia di posto rispetto a quello di titolarità. La normativa prevede che tale richiesta può essere fatta solo se il docente è in possesso dei titoli e dell’abilitazione necessaria.
Prof titolare sul sostegno che chiede posto comune
Se in possesso del titolo necessario, il docente titolare sul sostegno può chiedere assegnazione provvisoria anche su posto comune. Soltanto però se ha superato il vincolo di permanenza quinquennale sul sostegno. In caso contrario l’assegnazione provvisoria potrà essere chiesta soltanto sul sostegno.
Prof titolare su posto comune che chiede sostegno
Il docente titolare su posto comune in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno può chiedere assegnazione provvisoria anche sul sostegno. Nel caso di assegnazione provvisoria interprovinciale è possibile chiedere il movimento sul sostegno anche se si è privi dello specifico titolo di specializzazione. In questo caso, però, è indispensabile avere i requisiti indicati nel contratto. E cioè:
Assegnazione provvisoria sul sostegno senza titolo
Per l’assegnazione provvisoria interprovinciale, come chiarisce l’art.7 comma 14 del CCNI sulla mobilità annuale, l’assegnazione provvisoria può essere chiesta per altra provincia per posti di sostegno anche dai docenti non in possesso di titolo di specializzazione. Ma solo se stanno per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno. Oppure hanno prestato almeno un anno di servizio, anche a tempo determinato, su posto di sostegno.
Precedenze valide
Per l’assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno senza titolo, hanno priorità i beneficiari di una delle precedenze: personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92. Che sia genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza anche ad uno dei fratelli o delle sorelle. In grado ovviamente di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità.
Art 42 bis
l) ai sensi dell’art. 42 bis del D.lgs 151/01 lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole. Ai sensi del D.lgs 80/15 sono presi in considerazione i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i sei anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia. Poi tocca alle lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. Sono presi in considerazione i figli che compiono i dodici anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento. In caso di adozioni e di affidi, i dodici anni si intendono dall’ingresso del minore in famiglia
Assegnazione provvisoria dei docenti provenienti da altra provincia
L’assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno dei docenti privi del titolo di specializzazione e rientra nell’operazione 41 “Operazioni su posto di sostegno di cui all’articolo 7, comma 14”.
41 – Assegnazione provvisoria dei docenti provenienti da altra provincia, sforniti di titolo di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione sul sostegno. O, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno .
Il personale docente beneficiario delle precedenze di cui al punto IV dell’articolo 8 lett. g), l) e m) viene trattato con priorità nell’ordine previsto. L’assegnazione provvisoria sul sostegno dei docenti titolari su posto comune è disposta in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione. E solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE. Nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive.
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