AperturaCopertinaCronacaNewsPRIMO PIANO

Videosorveglianza a scuola, ecco come si fa

Videosorveglianza nelle scuole, si può fare basta attenersi alle norme di legge.

Videosorveglianza a scuola. Si può fare? Basta attenersi alla normativa prevista. Ecco i casi in cui si può.

I casi

A regolare l’attività di videosorveglianza ci pensa l’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali mediante il provvedimento generale dell’8 Aprile 2010. Con il quale ha imposto alcuni requisiti stringenti al fine di evitare che l’impiego massivo di dispositivi di videosorveglianza possa espandersi fino a limitare i diritti di riservatezza del cittadino. Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy dunque, gli istituti scolastici possono installare e utilizzare videocamere di sorveglianza. Purché siano in grado di garantire il diritto alla riservatezza di ogni studente. Possono attivare questi dispositivi laddove è importante garantire l‘incolumità degli edifici scolastici da atti vandalici e furti nell’edificio, circoscrivendo tuttavia le riprese alle sole aree interessate.

Gli esempi

L’installazione dell’impianto di videosorveglianza da parte della scuola appare pertanto lecita solo se avvalorata da una concreta esigenza di prevenire situazioni di pericolo. Per esempio sorte a seguito di episodi di furto o atti vandalici già verificatisi. O nel caso in cui la scuola custodisca beni di valore quali strumentazione informatica o somme di denaro.

Il diritto alla riservatezza

Importante è garantire “il diritto dello studente alla riservatezza. “Nonché l’armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all’educazione”. Le riprese devono pertanto risultare circoscritte alle sole aree interessate da furti o atti vandalici. E la presenza delle telecamere deve essere inoltre chiaramente segnalata da un’apposita cartellonistica. Secondo quanto stabilito dal Garante della Privacy, le aree esterne adiacenti all’istituto scolastico possono essere oggetto di riprese mediante telecamere di videosorveglianza anche durante le lezioni, purché non risultino pertinenti all’edificio. Al contrario, le aree interne della scuola possono essere oggetto di riprese solo ed esclusivamente negli orari di chiusura. Sono dunque assolutamente vietate durante l’ordinario svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche.

La responsabilità

Responsabilità della scuola come “titolare dei dati” è quello di definire l’attività di videosorveglianza nel registro delle attività di trattamento. E adottare quindi specifiche misure di sicurezza. Una di queste misure prevede che lo stesso titolare dei dati nomini uno o più soggetti responsabili del trattamento dei dati, cioè persone fisiche che per suo conto possono trattare le immagini ed accedere ai dati.

 

 

Seguici anche su http://www.scarpellino.comhttp://www.persemprenews.it

Articoli correlati

Back to top button