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Scuola, docenti in servizio nei mesi estivi: cosa dice la Corte di Cassazione

Una recente sentenza ha ribadito che non c'è nessun obbligo che può imporre il ritorno a scuola degli insegnanti

La notizie dell’allungamento dell’orario scolastico e la rimodulazione del calendario chiesta da Draghi, che al momento non è una priorità.  ha mandato in subbuglio il mondo scolastico. I docenti hanno iniziato a protestare, rivendicando il lavoro fatto in questi mesi in Dad con la pandemia in corso.

A conforto delle loro legittime rimostranze c’è un recente pronunciamento della Corte di Cassazione  con sentenza n. 23934/2020. Su un ricorso della provincia autonoma di Bolzano e di un istituto secondario di secondo grado di quella provincia.

La Corte ricorda che i docenti, salvo il periodo di ferie, vanno comunque considerati in servizio durante i mesi estivi.  E’ vero che gli stessi non hanno alcuna necessità dì offrire la propria prestazione e di presentarsi a scuola.

Inoltre, per la peculiarità del sistema scolastico, è del tutto ovvio che durante i mesi estivi non è previsto lo svolgimento della didattica frontale generalizzata e che le stesse “attività didattiche” ordinarie (collegi, scrutini, altre attività regolarmente deliberate) non vengono espletate in tale periodo.

I DOCENTI E I LORO OBBLIGHI

Si distinguono in attività di insegnamento in senso stretto e attività funzionali all’insegnamento, tra le quali vanno annoverate, oltre alla preparazione delle lezioni e alla correzione dei compiti, le attività di carattere collegiale, come scrutini, riunioni e programmazioni.

L’art. 74 del Testo Unico della Scuola stabilisce che allo svolgimento delle lezioni devono essere dedicati almeno 200 giorni.

Il calendario scolastico è deciso a livello regionale. Con facoltà per gli istituti scolastici di cambiarlo, Fermo restando il rispetto del numero di giorni  previsti.

Le attività didattiche iniziano l’ 1 settembre di ogni anno per terminare il 30 giugno. Le attività didattiche comprensive di scrutini ed esami e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno. Con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”

DURANTE IL PERIODO ESTIVO NON C’E’ OBBLIGO DI PRESENZA

Anche se non si è in ferie. non c’è nessun obbligo di presenza a scuola. La Corte ha ricordato che comunque “la normativa distingue tra docente in ferie e docente a disposizione, riconoscendo al solo docente in ferie il diritto al rimborso delle spese di viaggio per il rientro in sede, mentre nessuna indennità è dovuta al docente non in ferie. Patrizio Bianchi, neo ministro dell’istruzione  ha precisato che non si tratta certo di una priorità allungare il calendario scolastico per recupare il periodo in DAD. La sentenza della Cassazione precisa, quindi, che non c” nessun obbligo di rientro a scuola durante l’estate e che non potrà essere imposto, Occorrebbe un intervento legislativo che vedrebbe comunque l’opposizione di alcuni sindacati e non sarebbe comunque a costo zero.

 

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