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Bonus Covid per docenti e personale ATA che hanno lavorato a marzo 2020: ecco quanto spetta

Il bonus Covid-19 per il personale ATA e i docenti della scuola spetta solo a determinate condizioni.

Buona notizia per il personale che lavora nella scuola, tutti i dipendenti che hanno lavorato negli istituti a marzo

2020 in piena pandemia, riceveranno un bonus nel mese di febbraio. Il premio scatterà soltanto se la segreteria

della scuola autorizzerà il relativo pagamento entro le ore 10 del 12 febbraio del 2021. Il bonus non si trova al

momento accumulato nell’importo che i docenti con contratto a tempo indeterminato e supplenti al 31 agosto e

30 agosto possono già visualizzare nel proprio profilo NoiPA.

Con la nota del 9 gennaio il Ministero ha comunicato che molte scuole non hanno ancora fatto alcuna richiesta, per cui sanno valide le richieste fatte entro le ore 10 del 12 febbraio 2021. Il Ministero dell’Istruzione, precisa, che il bonus spetta a coloro che hanno prestato servizio in presenza nel periodo di massima allerta per l’emergenza epidemiologica SARS-COVID2 (cfr. marzo 2020). Di conseguenza, nulla spetterà a coloro che nel mese di marzo hanno svolto la propria attività lavorativa in telelavoro o in smart working, ovvero sono stati assenti per ulteriori motivazioni (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.).

Il bonus va rimodulato in base ai dipendenti della scuola che hanno lavorato fino al 4 marzo 2020.

  • docenti che hanno lavorato fino al 4 marzo
  • Dirigenti scolastici che si sono recati a scuola durante la sospensione dell’attività didattiche (anche solo per parte del mese di marzo).
  • personale ATA che si è recato a scuola per svolgere quelle individuate come attività indifferibili dai dirigenti scolastici (anche per parte del mese di marzo).
  • DSGA che hanno lavorato in sede
    Quanto spetta? Si tratta di una cifra simbolica, sarà di soli 100 euro. Ma ci sono alcune categorie alle quali non è possibile elargire il bonus: DSGA, Ata ex LSU assunti dal 1° marzo 2020, docenti collocati fuori ruolo, lavoratori che usufruiscono dell’art. 59 o 36 del CCNL.

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