
E’ molto utile nel condividere alcune FAQ realizzate dall’INAIL nel documento di Udine del 15 maggio 2019 dal
titolo “Documento di indirizzo sulla salute e sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (PCTO – ex Alternanza Scuola-Lavoro)”. Documento frutto del lavoro del tavolo
tecnico tra gli Assessorati Salute e Lavoro della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l’ Ufficio Scolastico
Regionale FVG, l’Inail Friuli Venezia Giulia e l’Anpal Servizi e Aziende Sanitarie.
Tutela assicurativa
Gli studenti che svolgono attività di laboratorio, esercitazioni pratiche e di lavoro o esperienze tecnico-
scientifiche sono assicurati presso l’INAIL ai sensi degli artt. 1 e 4 del DPR 30.06.1965 n. 1124. Sono inoltre
assicurati gli studenti che svolgono attività di tirocinio curriculare (art. 2 DPR 156/99) e, per effetto della Legge
107 del 13.07.2015, gli studenti che svolgono attività nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola –
Lavoro/PCTO.
Durante le attività in azienda, perciò, gli studenti sono assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali.
Resta escluso dalla tutela INAIL, il tragitto tra l’abitazione dello studente e la sede della scuola o della azienda
ospitante, mentre sono assicurati unicamente gli infortuni in itinere (durante il tragitto) tra la sede della scuola e
la sede dell’azienda ospitante e viceversa. Alle esercitazioni pratiche sono assimilate: lezioni d’informatica, di
lingua straniera svolte con ausilio di macchine elettriche, computer, audiovisivi, nonché le attività di educazione
fisica. Sono inoltre assimilati i viaggi d’istruzione o d’integrazione della preparazione di indirizzo programmati nel
PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).
In tutte le altre circostanze gli studenti non sono assicurati dall’Ente (circolare INAIL 23.04.2003 n. 28) e la tutela
assicurativa INAIL, perciò, non copre eventuali infortuni. Per gli studenti in PCTO la scuola statale non deve
pagare un premio assicurativo specifico nominativo per ogni studente in quanto la gestione di eventuali sinistri è
compresa nel sistema di “gestione per conto dello Stato”, ma l’istituto scolastico deve comunicare all’INAIL l’avvio
del progetto formativo con l’indicazione dei singoli studenti coinvolti. Per le scuole non statali, invece, devono
essere aperte per ogni studente le specifiche posizioni assicurative.
1) Nel merito del DVR, come sopperire nel caso di aziende che, pur avendo il documento non hanno effettuato la
specifica analisi dei rischi per i ragazzi in PCTO e quindi non hanno la sezione tirocinanti?
Lo studente impegnato nel PCTO è assimilato in tutto e per tutto ad un lavoratore (D. Lgs. 81/2008, art. 2 comma
1 lett. a «lavoratore»: – definizione-. Al lavoratore così definito è equiparato: … il soggetto beneficiario delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento … e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro1), pertanto tutti gli adempimenti relativi al DVR devono essere fatti
dall’azienda che lo ospita, in relazione alla effettiva mansione/attività che lo studente va a svolgere nell’azienda
stessa. Compito della scuola è verificare che tale adempimento sia stato effettuato. La valutazione dei rischi non
può quindi essere effettuata dall’Istituto scolastico con un modello fac-simile, ma dev’essere fatta dall’Azienda
ospitante, anche mediante le procedure standardizzate (ex art. 28 D.Lgs 81/08).
2) Nella valutazione del rischio associato all’Azienda, nel caso di alto rischio ma mansioni di tipo amministrativo
come mi comporto?
Per quanto riguarda la formazione, come nel caso dei lavoratori in generale, anche per gli studenti in PTCO
valgono le indicazioni dell’Accordo Stato Regioni n. 153/CSR del 25.07.12 e precisate nell’Accordo Stato Regioni
n. 128/CSR del 07/07/2016, per cui se la mansione è amministrativa la formazione sarà effettuata in base
all’attività effettivamente svolta, e non alla classificazione del rischio aziendale, e pertanto in questo caso, sarà di
tipo “basso rischio” (8 ore di formazione)
3) Qualora l’Azienda non fosse nella facoltà di garantire la formazione specifica può delegare la Scuola a farlo?
Gli Istituti Scolastici possono somministrare la formazione specifica relativamente ai corsi e programmi scolastici
svolti da essi per gli studenti negli specifici piani formativi, ma l’addestramento e la integrazione della formazione
con puntuali riferimenti ai rischi presenti esclusivamente nelle aziende ospitanti devono essere svolti
obbligatoriamente da queste ultime (in relazione alla specifica valutazione dei rischi effettivamente presenti
nell’ambiente di lavoro).
Anche il MANUALE INAIL SICUREZZA SCUOLE “GESTIONE DEL SISTEMA SICUREZZA E CULTURA DELLA
PREVENZIONE NELLA SCUOLA”2, edizione 2013, al capitolo 15 pag. 229 “Gestione degli stage e dell’alternanza
scuola-lavoro”, riporta tra i compiti dell’azienda ospitante “l’integrazione della formazione già erogata dalla
scuola e assicurando quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08”).
4) Come si devono comportare la scuola e l’azienda nel caso in cui ci siano delle attrezzature e/o macchinari da
utilizzare? Lo studente può essere addestrato all’uso o deve solo osservare?
Lo studente può utilizzare le attrezzature di lavoro se ha ricevuto la necessaria formazione e addestramento
relativo alle suddette, altrimenti deve solamente osservare, essendo garantita, comunque, la sicurezza anche
durante l’attività di osservazione. Si rammenta che è fondamentale, prima e durante l’utilizzo di attrezzature
potenzialmente pericolose (che devono essere conformi alla normativa vigente), la presenza del tutor aziendale.
Sarà pertanto compito della azienda ospitante eseguire la valutazione dei rischi derivante dall’utilizzo delle
macchine, dei rischi residui e dell’idoneità dei DPI che verranno forniti allo studente, oltre a predisporre adeguati
percorsi di addestramento sotto la vigilanza del preposto o tutor Aziendale.
E’ opportuno, al momento del sopralluogo da parte del tutor scolastico nell’azienda ospitante prima della stipula
della convenzione, valutare specificamente con il tutor aziendale su quali attrezzature/macchine lo studente potrà
lavorare.
5) Come funziona la sorveglianza sanitaria? Chi deve prendersi carico di farla? E’ sempre obbligatoria?
No, è obbligatoria solo se la mansione svolta dallo studente comporta significativi rischi per la salute e sicurezza,
che devono essere specificamente valutati anche in considerazione del limitato numero di ore trascorso
nell’azienda e della relativa bassa esposizione. In tale caso è opportuno sia effettuata dal Medico Competente
dell’azienda ospitante che, avendo collaborato alla stesura del DVR aziendale, conosce dettagliatamente i rischi
suddetti. Si rimanda alla nota della Direzione Centrale Salute di data 29/01/2018 per una trattazione esaustiva3,4.
6) Come funziona nel caso di azienda con necessità di formazione HACCP?
Come previsto dall’Allegato II Capitolo XII del regolamento (CE) 852/2004, gli operatori addetti alla produzione,
preparazione, somministrazione e distribuzione degli alimenti devono ricevere adeguata preparazione igienico-
sanitaria in relazione al tipo di attività.
La Regione Friuli Venezia Giulia nell’anno 2008 ha emanato le Linee Guida intitolate “Formazione del personale
finalizzata alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da alimenti. Formazione dei responsabili
dell’elaborazione, della gestione e della applicazione della procedura di autocontrollo basata sul sistema HACCP
nel settore alimentare”5 che individuano, in base alla categoria di rischio, due distinte categorie di addetti:
1. Addetti delle imprese registrate che operano una manipolazione a rischio limitato: ad es. venditori o
trasportatori di alimenti confezionati non deperibili o bidelli o altro personale che assiste alla ristorazione
scolastica, ecc. In tal caso il responsabile dell’impresa alimentare mette a disposizione degli addetti,
illustrandoglielo, il documento “Norme di corretta igiene per la manipolazione di alimenti e bevande”, gli addetti
sottoscrivono la presa visione del documento.
2. Addetti di imprese registrate e/o riconosciute che operano una manipolazione a rischio: ad es. operatori delle attività produttive, venditori di alimenti deperibili confezionati, ristoratori ecc. In tal caso il responsabile dell’azienda organizza la partecipazione degli addetti ad un corso a cadenza biennale in materia di igiene degli alimenti; sono fatti salvi gli obblighi formativi degli addetti di stabilimenti riconosciuti. Il corso ha durata di tre ore. Quindi, a seconda della manipolazione semplice o della partecipazione al processo produttivo, gli studenti dovranno o essere solamente informati dei contenuti del documento di cui sopra, o sottoposti preventivamente al corso di cui al punto 2.
7) Le associazioni sportive dilettantistiche, che non hanno dipendenti e in cui normalmente l’attività è basata sull’impegno dei volontari, hanno l’obbligo del DVR? in caso di risposta negativa, per ospitare i ragazzi in alternanza sono obbligate invece comunque ad averlo?
Mentre nelle associazioni dilettantistiche che hanno solo personale costituito da volontari, questi sono equiparati ai lavoratori autonomi, come chiarito anche nella risposta all’interpello 8/2014 della Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ex articolo 12 D.Lgs 81/08, lo studente in PCTO diventa, di fatto, equiparato ad un dipendente della ASD, e quindi non può essere considerato un volontario. Quindi la ASD, si trasforma, con tutte le relative conseguenze, in un’azienda con “dipendenti”, pertanto per essa ricorrono tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 per le altre tipologie di aziende.
Fonte: Orizzontescuola.it




