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Green Pass a scuola: le novità su sanzioni e sospensioni per il personale che non lo presenti

Green Pass a scuola: le novità su sanzioni e sospensioni per il personale che non lo presenti

Ancora news sulla questione Green Pass a scuola.

E’ di oggi, 15 ottobre, la comunicazione num. 1534 del Ministero dell’Istruzione che dà ulteriori indicazioni in merito alla presentazione del Certificato verde.

SCARICA LA NOTA MINISTERIALE

La nota fa seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n.133/2021 entrata in vigore il 2 ottobre 2021 e ad alcuni dubbi frequenti tra il personale scolastico.

Il MI, nella nota, ha elaborato una sintesi dei principali contenuti della legge di conversione sopra richiamata.

Al suo interno, spiccano alcune novità in merito alle sanzioni e alle sospensioni del rapporto lavorativo in caso di mancata presentazione del certificato verde.

Sospensione dal rapporto di lavoro e sanzione amministrativa

La legge di conversione modifica la disciplina della sospensione del rapporto di lavoro e delle precedenti sanzioni amministrative, in caso di mancato possesso di valida certificazione verde.

La nuova formulazione del comma 2, articolo 9-ter, prevede che l’inadempimento degli obblighi relativi alla certificazione verde COVID-19 “è considerato assenza ingiustificata e non sono corrisposti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. A decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto di lavoro è sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro è disposta dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di cui ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al conseguimento della condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito per la sostituzione che non supera i quindici giorni”.

L’assenza dal servizio conseguente al mancato possesso della certificazione verde continua, dunque, ad essere qualificata come “assenza ingiustificata” e a determinare l’immediata sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento.

Le novità, quindi, riguardano:

a) la previsione della durata della sospensione del rapporto di lavoro.

Confermata la decorrenza dal quinto giorno di assenza ingiustificata, il termine di efficacia della sospensione è

ora specificato dalla norma in ragione del concorso di due condizioni: conseguimento della certificazione

verde da parte del “sospeso” e scadenza del contratto di supplenza stipulato con il sostituto.

La stessa norma, infatti, al fine di garantire diritto allo studio e continuità del servizio prevede, per la sostituzione del personale assente, la stipulazione di un contratto di supplenza di durata non superiore ai quindici giorni.

Ovvero, il rientro del “sospeso” potrà avvenire con certificazione verde valida e alla conclusione della supplenza conferita per sostituirlo.

b) La mancata conferma – al comma 5, articolo 9-ter delle sanzioni amministrative a carico del personale

scolastico. Ovvero, non sono più previste sanzioni amministrative a carico del personale scolastico.

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