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Docenti e mobilità, ecco quando si applica o meno il vincolo triennale

Le preferenze espresse nella domanda di trasferimento possono determinare l'obbligo di permanenza in una località

Le preferenze espresse nella domanda di trasferimento effettuata lo scorso anno scolastico possono determinare o meno il vincolo triennale. .Il docente che viene soddisfatto nella domanda di trasferimento potrà partecipare di nuovo alla mobilità per il successivo anno scolastico soltanto se rientra nelle condizioni stabilite dal CCNI che lo escludono dal vincolo di permanenza triennale nella scuola di titolarità.

VINCOLO TRIENNALE, ECCO QUANDO SI APPLICA

Come chiarisce l’art.2 comma 2 del CCNI sulla mobilità, “il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale

Il vincolo triennale, quindi, si applica nei seguenti casi:

  1. docente soddisfatto su una preferenza analitica (specifica scuola) sia per la mobilità territoriale (trasferimento) che professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo)

2) docente soddisfatto sulla preferenza sintetica nel comune di titolarità sia per il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo che per il trasferimento su altra tipologia di posto (da sostegno a posto comune e viceversa)

ECCO QUANDO NON SI APPLICA 

Il vincolo triennale non coinvolge i docenti soddisfatti nella domanda di mobilità, se ottengono il movimento richiesto su preferenza sintetica in un comune diverso da quello di titolarità o su preferenza sintetica nella provincia

Il vincolo triennale non si applica, inoltre, ai docenti beneficiari delle precedenze stabilite nell’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.

Nello stesso modo non sono interessati dal vincolo triennale i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

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