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Scuola. Se l’alunno si fa male nell’istituto, l’insegnante è obbligato ad accompagnarlo in ambulanza

Scuola. Se l’alunno si fa male nell’istituto, l’insegnante è obbligato ad accompagnarlo in ambulanza. Sono tanti gli imprevisti che possono verificarsi durante l’orario scolastico. Tra questi c’è, ovviamente, il caso di infortunio dello studente. Come sappiamo, nel momento in cui l’alunno mette piede nella scuola, è sotto la responsabilità dell’istituto e di conseguenza dei docenti che si susseguono di volta in volta durante la giornata.

La scuola, in caso di infortunio, deve innanzitutto provvedere a contattare il 118 per richiederne l’intervento. Successivamente la famiglia.

COSA FARE SE I GENITORI NON CI SONO

Può accadere, però, che i genitori non si trovino nella possibilità di raggiungere immediatamente l’edificio. Cosa accade a quel punto? Nel momento in cui arriva l’ambulanza, in base a quanto stabilito dagli articoli 1218, 2047 e 2048 del Codice Civile che stabiliscono l’obbligo di sorveglianza, il docente è tenuto ad accompagnare in ambulanza lo studente se i genitori non si trovano sul posto.

Quindi, non potendo l’alunno minore trovarsi in ambulanza da solo, necessita di un accompagnatore che deve assisterlo fino all’arrivo al pronto soccorso, finché non sopraggiungono i genitori.

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