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Scuola, indicazioni per la redazione dei PEI. Nota MIM a.s. 2023/2024

Scuola, indicazioni per la redazione dei PEI. Nota MIM a.s. 2023/2024

Come noto, a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato n. 3196/22, pubblicata il 26 aprile 2022,
riacquistavano piena efficacia il decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182 e i documenti ad esso allegati.
Con la nota prot. 3330 del 13 ottobre 2022, il Ministero dell’istruzione, forniva alle istituzioni scolastiche,
per il tramite di codesti Uffici scolastici regionali, indicazioni operative per la stesura del Piano Educativo
Individualizzato per la parte relativa alla progettazione educativo didattica per l’a.s. 2022/2023, riservandosi di
fornire altre indicazioni circa le modalità di compilazione delle Sezioni del modello nazionale PEI relative al
fabbisogno di risorse professionali per l’inclusione (Sezioni 11 e 12) entro il mese di maggio 2023, qualora fossero sopravvenute ulteriori novità normative.

Ai sensi dell’art. art. 7, comma 2 lettera g) del d.lgs n. 66/17, entro il 30 giugno di ciascun anno, le
istituzioni scolastiche sono tenute a redigere, in via provvisoria i PEI, tant’è che l’art. 16, comma 1 del decreto
interministeriale n. 182/2020 statuisce “Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno
ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, allo scopo di definire le
proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo
all’anno scolastico successivo”.

Quindi, è in tale fase dell’anno scolastico, che i GLO sono impegnati a redigere sia le sezioni conclusive
dei PEI che la eventuale sezione 12 del modello, relativa al PEI provvisorio (per maggiori specifiche si rinvia al
testo del summenzionato art.16 DI 182/2020 rubricato “PEI redatto in via provvisoria per l’anno scolastico
successivo”).

Conseguentemente, le istituzioni scolastiche provvedono a proporre il fabbisogno di ore di sostegno per
l’anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta, nonché il fabbisogno di risorse
da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base e delle risorse professionali da destinare all’assistenza,
all’autonomia e alla comunicazione, per l’anno successivo.

Ad ottobre scorso, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del d.lgs.n. 66/17, è stato adottato il decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell’istruzione, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro per
gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per le disabilità, di definizione delle Linee Guida per la redazione
della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento
tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS;

le citate Linee Guida sono reperibili al seguente link:
https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=3276
Poiché ad oggi non sono state ancora pienamente adottate le nuove modalità di predisposizione del Profilo
di funzionamento su tutto il territorio nazionale, possono continuare ad utilizzarsi la Diagnosi Funzionale e il
Profilo Dinamico Funzionale.

A tal riguardo, infatti, l’art. 5, comma 3 del Decreto Interministeriale 182 del 29-12-2020, prevede che:
“Qualora, nella fase transitoria di attuazione delle norme, non fosse disponibile il Profilo di funzionamento, le
informazioni necessarie alla redazione del Pei sono desunte dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico
Funzionale”.

Si coglie l’occasione per informare le SS.LL. che è in corso di definizione il decreto interministeriale,
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Economia e delle Finanze, emendativo del richiamato
decreto 29 dicembre 2020, n. 182, allo stato sono in corso interlocuzioni con il MEF.

Nelle more dell’adozione di quest’ultimo e del completo adeguamento del SSN alle disposizione delle
Linee Guida citate, si rende comunque necessario che le SS.LL. continuino a sensibilizzare le istituzioni
scolastiche alla compilazione dei modelli nazionali PEI vigenti (allegati al decreto interministeriale n. 182/2020)
e a fornire alle stesse indicazioni relativamente ai raccordi tra la documentazione clinica di cui dispongono e le
modalità di redazione dei PEI secondo la prospettiva bio -psico sociale alla base della classificazione ICF
dell’OMS.

Pertanto, le istituzioni scolastiche, dovranno compilare i modelli nazionali PEI vigenti provvedendo alla
compilazione delle Sezioni 11 e 12 escludendo le sole parti che rimandano al Profilo di Funzionamento con
riferimento alle tab. C e C1.

A tal uopo si informano le SSLL che è stata predisposta una piattaforma informatica per la compilazione
dei modelli nazionali PEI che potrà essere utilizzata, in via di prima applicazione, solamente dalle Istituzioni
scolastiche statali. Si ricorda, infatti, che attualmente la partizione separata dell’anagrafe dello studente consente
il trattamento dei dati ex sensibili (oggi cd. “particolari”) degli alunni con disabilità delle sole scuole statali. Sono
in corso interlocuzioni con l’autorità Garante per la protezione dei dati personali per valutare la fattibilità
dell’estensione dell’utilizzo della stessa anche alle scuole paritarie, stante il disposto dell’art. 2, comma 4 del DM
25 settembre 2017, n. 692.

Tutto ciò premesso, le SSLL inviteranno le scuole statali e paritarie del territorio ad utilizzare i modelli
PEI vigenti in forma cartacea e al contempo inviteranno le sole scuole statali anche alla eventuale compilazione
informatizzata degli stessi modelli tramite la piattaforma informatica.

Quest’ultima, come da recenti comunicazioni della Direzione generale per i sistemi informativi e la
statistica, sarà posta in esercizio, a carattere sperimentale e non obbligatorio, a partire dal 12 giugno p.v.
all’esclusivo fine di iniziare a far familiarizzare le Istituzioni scolastiche all’utilizzo della stessa e in modo da
verificare la funzionalità dei nuovi strumenti informatizzati, per poter poi riavviare, fin dall’inizio del prossimo
anno scolastico, il circuito delle consultazioni e delle sperimentazioni che si era interrotto a seguito della Sentenza del TAR 9795/21.

Al fine di fornire indicazioni operative circa le modalità di utilizzo della piattaforma SIDI per la redazione
on-line dei nuovi modelli di PEI, si informa, da ultimo, che, sarà organizzato un webinar, rivolto ai referenti
regionali per l’inclusione. Questi ultimi raccoglieranno le eventuali osservazioni rilevate nella compilazione dei
modelli informatizzati che saranno oggetto di successivo monitoraggio.

Sarà cura della Direzione Generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico interfacciarsi
a tal fine con la Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica e comunicare ai predetti referenti la
data del webinar.

Allegato:

m_pi-aoodrlo-registro-ufficialee-0014085-01-06-2023.pdf

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