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24 Cfu abilitano all’insegnamento? Per il Miur no, ma i giudici dicono il contrario

“24 Cfu abilitano all’insegnamento? Per il Miur no, ma i giudici dicono il contrario

Gli avvocati   Aldo Esposito e Ciro Santonicola hanno esposto quanto sta avvenendo.

Allo stato, i 24 Cfu in discipline pedagogiche e metodologie didattiche rappresentano il requisito di accesso ai nuovi concorsi, reclutamento “previsto per docenti abilitati” in base all’art. 1 comma 110 legge 107/2015.

Ebbene, molti insegnanti precari si sono posti il seguente interrogativo: se il possesso dei 24 CFU, unito al titolo accademico (laurea o diploma equipollente) consente l’accesso ai concorsi “previsti per gli abilitati”, come possono, laurea o diploma più 24 C.F.U., non considerarsi abilitanti?

Nonostante la logicità del quesito, il Ministero dell’Istruzione considera la laurea ed i 24 CFU non abilitanti, autorizzando l’inserimento, per le supplenze, nella sola III fascia delle graduatorie di istituto.

La valutazione del ministero, però è stata sottoposta al giudizio dei giudici su un ricorso presentato dagli avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola. Il riconoscimento, il primo del 2020, del valore abilitante all’insegnamento di titolo accademico congiunto al possesso dei 24 crediti formativi universitari- è stato firmato dal Giudice del lavoro Francesca La Russa del  Tribunale di Busto Arsizio.

Il ricorrente, in possesso del Diploma AFAM di Clarinetto e dei 24 CFU/CFA, aveva domandato che la normativa ministeriale fosse letta conformemente alla Costituzione (artt. 3 e 97), anche alla luce del diritto comunitario, impugnandola laddove escludeva, dal novero dei docenti abilitati, i laureati/Diplomati con 24 CFU/CFA, impedendo l’inserimento nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto.

Per il Giudicante “i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche, insieme al diploma di laurea valido per l’accesso alle classi di concorso indicate nel D.P.R. n. 19/2016, come modificato dal DM 250/2017…. costituiscono requisito d’accesso al concorso ordinario e, sostituendo le pregresse abilitazioni (SSIS, PAS e TFA), possono costituire titolo d’accesso alla II Fascia delle Graduatorie d’istituto”. Ed ancora: “La rilevata illegittimità (del DM 374/2017) si coglie anche sotto il profilo del contrasto con la normativa euro unitaria, che non prevede nessun titolo abilitativo per l’insegnamento”.

Seguono le conclusioni: “P.Q.M. Accerta il diritto del ricorrente ad essere inserito nella II Fascia delle Graduatorie d’Istituto, quale docente abilitato all’insegnamento per effetto del Diploma di laurea e dei 24 CFU e Ordina, al Ministero resistente, di consentire al ricorrente di partecipare alla Fase transitoria del concorso riservato agli abilitati…”.

 

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