Normative

Scuola. Assunzione con contratto a tempo indeterminato e compatibilità con altre esperienze lavorative

Scuola. Assunzione con contratto a tempo indeterminato e compatibilità con altre esperienze lavorative – FLCCGIL

Arrivano in questi giorni numerosi quesiti circa la possibilità, per chi riceve una proposta di assunzione in servizio nella scuola, di poter conservare o attivare altre esperienze lavorative sia pubbliche che private.

Nella scuola, così come più in generale nel pubblico impiego, vale il principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico: articolo 53 comma 1 DLgs 165/01, articolo 60 e seguenti DLgs 3/57, articolo 508 DLgs 297/94. Dalle norme citate deriva che, per essere assunti a tempo indeterminato nella scuola, occorre presentarsi in una condizione di non occupato: l’eventuale rapporto di lavoro in essere deve cessare (l’interessato si deve licenziare), fatto salvo il caso di richiesta di part-time nella scuola. E tuttavia, all’atto stesso della sottoscrizione del contratto si può chiedere l’aspettativa per un anno sia per motivi familiari/personali, che per motivi di studio, ma non ai sensi dell’articolo 18 c. 3 del CCNL 2007, ovvero “per mantenere un altro lavoro in essere”.

Aspettativa per svolgere un altro lavoro

Il contratto nazionale di lavoro della scuola (articolo 18 comma 3 CCNL 2007) consente di poter “effettuare una diversa esperienza lavorativa, o superare un periodo di prova”, per un anno scolastico; così come, più in generale, lo consente per 12 mesi l’articolo 18 comma 2 della legge 183/10 (collegato al lavoro), sospendendo di fatto, in entrambi i casi, l’incompatibilità durante il periodo di fruizione dell’aspettativa.

LA RATIO

La “ratio” delle norme, in buona sostanza, è quella di consentire, a chi ha un rapporto di lavoro nella scuola (o nel pubblico impego), la possibilità di sperimentare un diverso lavoro, sia esso pubblico, che privato, che autonomo al fine poi di poter scegliere quale dei due, oppure anche solo per arricchimento professionale.

IL CONTRATTO

È altrettanto evidente che ciò è possibile solo una volta instaurato il rapporto di lavoro nella scuola; e perché ciò sussista è sufficiente l’atto di sottoscrizione del contratto e non necessariamente la presa di servizio. Chi ha già instaurato, e quindi in atto, un altro rapporto di lavoro, al momento della sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato nella scuola, se non ha risolto l’eventuale precedente rapporto di lavoro, si troverebbe in una situazione di incompatibilità non potendo sottoscrivere il contratto.

In altre parole, sia la norma contrattuale che quella di legge sopra citata consentono di poter effettuare una diversa esperienza lavorativa, ma non di “poterne mantenere una già in atto”.

Tutto questo vale sia per i docenti che per il personale ATA.

Rapporti di lavoro a tempo determinato nella scuola

Ci sono istituti specifici per poterlo fare: l’articolo 36 per i docenti (purchè in diverso grado o classe di concorso) e l’articolo 59 per gli ATA.

Scuola, rapporti di lavoro part-time

L’unica possibilità di “mantenere” un rapporto di lavoro in atto (purché non sia pubblico) oppure di poterne instaurare due contemporaneamente è quella di chiedere immediatamente (al momento della sottoscrizione del contratto) di poter instaurare un rapporto di lavoro part-time al 50%.  Status che consente di effettuare simultaneamente due lavori diversi purché non entrambi pubblici.

Dottorati e assegni di ricerca

Il rapporto di lavoro invece può essere regolarmente instaurato quando l’interessato usufruisce già di dottorato di ricerca, borse di studio post dottorato o assegni di ricerca. In questi casi si può chiedere un periodo di aspettativa secondo quanto indicato dal Miur nella circolare ministeriale 15 del 22 febbraio 2011. Senza rincorrere in situazioni di incompatibilità.

Esercizio della libera professione

L’esercizio della libera professione con iscrizione all’albo può essere svolta solo dal personale docente anche se sottoscrive un contratto di lavoro a tempo pieno, a condizione che questa sia autorizzata dal dirigente e non interferisca con la funzione docente (articolo 508 DLgs 297/94).

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