
L’INAIL, in data 11 febbraio 2021, ha pubblicato la Circolare num. 6 con oggetto Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Spesso si pensa che l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico possa interessare solo gli adulti. E’ importante invece informare in modo preciso anche i giovani studenti. Essi, se in linea con alcuni requisiti, possono rientrare tra i soggetti assicurati.
Di seguito tutte le informazioni utili reperibili nel testo della Circolare.
I SOGGETTI ASSICURATI
Sono obbligati ad iscriversi all’assicurazione i soggetti che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 67 anni e che esercitino attività di lavoro in ambito domestico.
Tra i soggetti assicurati vengono citati anche gli studenti che svolgono gratuitamente un’attività di cura dei familiari e della casa. Di seguito riportiamo quanto previsto dalla Circolare: Devono intendersi ricompresi nella tutela assicurativa gli studenti, anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano anche della cura dell’ambiente in cui abitano.
Tra i soggetti obbligati ci sono anche:
- i titolari di pensione anche di invalidità a prescindere dal grado di invalidità stessa;
- i lavoratori in mobilità;
- i lavoratori beneficiari dei fondi di solidarietà, di cui al titolo II del Dlgs n. 148/2015;
- i lavoratori con indennità Naspl e DisColl;
- i soggetti che svolgano un’attività lavorativa che non copre l’intero anno: lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato.
COSA PREVEDE L’ASSICURAZIONE
L’assicurazione comprende i casi di infortunio che si verificano durante lo svolgimento di attività domestiche. Per usufruire dell’assicurazione, l’infortunio deve aver provocato una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 6 per cento.
Sono esclusi dall’assicurazione:
- gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale;
- gli infortuni conseguenti a un rischio estraneo al lavoro domestico;
- gli infortuni derivanti da calamità naturali, crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione o tumulti popolari.
QUALI PRESTAZIONI SPETTANO
In caso di infortunio spettano all’assicurato le seguenti prestazioni economiche:
- prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 2019);
- rendita diretta per inabilità permanente (non inferiore al 16 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2019);
- assegno per assistenza personale continuativa (a decorrere dal 1° gennaio 2019);
- rendita ai superstiti nel caso di infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006);
- assegno una tantum per infortunio mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006);
- beneficio Fondo vittime gravi infortuni (a decorrere dal 1° gennaio 2007)
SCADENZE
Quest’anno la data di scadenza per l’iscrizione a tale assicurazione era fissata per il 31 gennaio. A tal proposito si specifica che, per chi non si sia assicurato, vengono coperti solo gli infortuni accaduti il giorno successivo alla data di regolarizzazione.




