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Ricostruzione Carriera, cade il limite prescrittivo dei 10 anni. In 400mila potrebbero aumentare lo stipendio

Ricostruzione Carriera, cade il limite prescrittivo dei 10 anni. In 400mila potrebbero aumentare lo stipendio

Tratto da Anief.org

Ora è ufficiale: sulla ricostruzione carriera del personale non può essere applicata alcuna prescrizione, quindi il lavoratore ha diritto a chiederla quando vuole e a farsi riconoscere la fascia stipendiale superiore, avvalendosi degli anni fino a quel momento non riconosciuti. A mettere la parola fine ai dubbi, che l’amministrazione e un legislatore disattento continuava a porre, è stata la Corte di Cassazione, la quale con un’ordinanza, ha riscritto nei fatti le norme sui termini della richiesta di valutazione del servizio svolto, includendolo a pieno nel piano di ricostruzione della propria carriera professionale.

RICOSTRUZIONE CARRIERA, IN 400 MILA POSSONO RICORRERE

La pronuncia della Cassazione, che riguarda almeno 400 mila docenti e Ata della scuola sino ad oggi danneggiati, prevede, in pratica, che l’anzianità di servizio può essere oggetto di verifica giudiziale, senza termine di tempo purché sussista nel ricorrente l’interesse ad agire che va valutato in ordine alla azionabilità dei singoli diritti di cui la prima costituisce il presupposto di fatto: da questo, deriva che l’effettiva anzianità di servizio può essere sempre accertata, anche ai fini del riconoscimento del diritto a una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità. Rimane salvo, invece, il limite dei cinque anni di prescrizione quinquennale applicabile al diritto alla retribuzione, ovvero il quantum della somma dovuta al lavoratore.

CANCELLATA LA POSIZIONE DEL MEF

Con questa presa di posizione, la Suprema Corte cancella anche la circolare n. 27 del 6 ottobre 2017, prodotta dalla Ragioneria generale dello Stato, con la quale il Mef riteneva indispensabile che il lavoratore presentasse “atti interruttivi” della prescrizione nell’arco del decennio successivo all’assunzione a tempo indeterminato. Di fatto, da adesso in poi, varrà la logica dell’interesse, che nel caso dei dipendenti della scuola è palesemente legittimo, da valutare “in ordine all’azionabilità dei singoli diritti di cui l’anzianità di servizio costituisce il presupposto di fatto”.

La decisione dei giudici di legittimità è rilevante. E fa seguito ad una sentenza altrettanto “simbolo”, con la quale il Tribunale di Macerata smentì, argomentandone i motivi, ha respinto l’applicabilità del termine di prescrizione di 10 anni ex articolo 2946 del Codice Civile (termine che decorrerebbe dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e, nello specifico quindi, dalla data della conferma in ruolo).

RICOSTRUZIONE CARRIERA IL COMMENTO DEL PRESIDENTE

“L’avere accertato una volta per tutte l’imprescrittibilità dell’anzianità di servizio – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – rappresenta per il nostro sindacato un punto di arrivo importante. Abbiamo sempre creduto a questa interpretazione. Soprattutto, questa espressione della Cassazione, fa il paio con la doppia sentenza della stessa Corte , rispetto alle pronunce della Corte di giustizia europea, che ha dichiarato illegittima la norma interna  laddove non valuta per intero tutto il servizio effettivamente prestato durante il pre-ruolo (attualmente congelato di un terzo dopo il quarto anno di servizio per quasi vent’anni)”.

LE FASCE STIPENDIALI

Il sindacato ricorda che le fasce stipendiali, legate agli anni di servizio svolti, in particolare per quelle degli insegnanti assunti prima del 01/09/2011, sono collocate tra 0 e 2 anni, poi 3-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre. Il passaggio da una fascia all’altra prevede, in media, circa 80-100 euro mensili di aumento. A seguito di accordi intrapresi con gli altri sindacati, per tutti i docenti assunti dopo il 01/09/2011 le fasce stipendiali si sono ridotte, con la sparizione del primo “gradone”, diventando 0-8 anni, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.

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