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Attività funzionali all’insegnamento, come si calcolano le 40+40 ore: regole, limiti e cosa cambia per i docenti su più scuole

Attività funzionali all’insegnamento, 40+40 ore, Collegio dei docenti, Consigli di classe e GLO: il tema torna centrale nella programmazione dell’anno scolastico. Il CCNL stabilisce specifici limiti per alcune attività collegiali, distinguendole dagli scrutini, dagli esami e dagli altri adempimenti connessi alla valutazione, che hanno invece natura obbligatoria e non rientrano nel monte delle 40+40 ore.

La corretta distinzione tra le diverse tipologie di impegno è fondamentale sia per la predisposizione del piano annuale delle attività sia per evitare che il personale docente venga chiamato a svolgere un numero di ore superiore ai limiti contrattualmente previsti.

Cosa sono le attività funzionali all’insegnamento

L’orario di servizio del docente non coincide esclusivamente con il tempo dedicato alle lezioni in classe. Una parte significativa del lavoro professionale è costituita dalle attività funzionali all’insegnamento, vale a dire dagli impegni collegiali, organizzativi, documentali e valutativi necessari al funzionamento della scuola.

La disciplina contrattuale distingue diverse tipologie di attività e, in particolare, individua tre ambiti attraverso le lettere A, B e C dell’articolo 44 del CCNL.

La distinzione non è soltanto formale. Cambiano infatti sia le modalità di conteggio sia i limiti annuali applicabili alle singole attività.

Le 40+40 ore: come funziona il conteggio

Il cosiddetto sistema delle “40+40 ore” deriva dalla previsione di due distinti tetti annuali riferiti alle attività collegiali.

Il primo limite, pari a 40 ore annue, riguarda le attività riconducibili alla lettera A. Il secondo, anch’esso pari a 40 ore annue, riguarda invece le attività indicate alla lettera B.

I due contingenti devono quindi essere considerati separatamente e non costituiscono un unico monte ore indistinto di 80 ore.

Lettera A: fino a 40 ore per le attività collegiali

Nel primo gruppo rientrano le principali attività collegiali dell’istituzione scolastica.

Tra queste possono essere ricomprese:

  • le riunioni del Collegio dei docenti;
  • le attività collegiali di programmazione;
  • gli incontri di verifica dell’attività svolta;
  • gli impegni collegiali previsti dal piano annuale delle attività;
  • le attività di informazione alle famiglie sugli esiti degli scrutini;
  • ulteriori attività collegiali riconducibili alla specifica previsione contrattuale.

Per queste attività il riferimento è un limite massimo di 40 ore annuali.

Lettera B: Consigli di classe, interclasse, intersezione e GLO

Il secondo contingente riguarda le attività collegiali connesse alla partecipazione agli organi e ai gruppi di lavoro previsti dalla disciplina scolastica.

In questa categoria rientrano, tra le altre, le riunioni di:

  • Consigli di classe;
  • Consigli di interclasse;
  • Consigli di intersezione;
  • GLO, cioè i Gruppi di Lavoro Operativo per l’inclusione;
  • altre attività collegiali riconducibili alla specifica disposizione contrattuale.

Anche per questo ambito il contratto individua un limite massimo di 40 ore annue.

Lettera C: scrutini ed esami non fanno parte delle 40+40 ore

Una delle questioni che genera più frequentemente dubbi riguarda gli scrutini e gli esami.

Gli impegni relativi agli scrutini, agli esami e agli adempimenti connessi alla valutazione degli studenti non devono essere sommati alle 40 ore della lettera A o alle 40 ore della lettera B.

Si tratta infatti di attività con una disciplina differente, aventi carattere di obbligatorietà.

Ne consegue che il sistema delle 40+40 ore non rappresenta un tetto complessivo a tutte le attività collegiali e valutative svolte dal docente nel corso dell’anno scolastico.

Le ore non utilizzate e la formazione

La disciplina contrattuale prevede che le ore eventualmente non utilizzate per le attività collegiali cui sono prioritariamente destinate possano essere impiegate, entro i rispettivi limiti, per le attività di formazione programmate annualmente dal Collegio dei docenti e inserite nella pianificazione dell’istituzione scolastica.

La formazione non costituisce quindi un ulteriore monte ore autonomo che consenta di superare i limiti previsti dalle lettere A e B.

Cosa accade quando il piano annuale supera le 40 ore

Per le attività riconducibili alla lettera A, in caso di superamento delle ore contrattualmente previste, la disciplina richiamata consente di ricorrere alle ore aggiuntive retribuite, secondo le condizioni previste dalla contrattazione, oppure di evitare l’ulteriore partecipazione del docente agli incontri eccedenti il limite.

Il riferimento tradizionalmente utilizzato per la remunerazione delle attività aggiuntive è l’articolo 88, comma 2, lettera d), del CCNL 2006-2009, in relazione al fondo dell’istituzione scolastica.

Per le attività della lettera B, invece, la disciplina non prevede con la medesima esplicitezza tutte le conseguenze dell’eventuale superamento. È quindi particolarmente importante che il piano annuale delle attività venga predisposto tenendo conto dei limiti contrattuali.

Docenti con cattedra orario esterna su più scuole: esempio 9+9

Una situazione particolarmente delicata riguarda i docenti con cattedra orario esterna (COE), che completano il proprio servizio in due istituzioni scolastiche.

Prendiamo come esempio un docente con 9 ore nella Scuola A e 9 ore nella Scuola B, per un totale di 18 ore settimanali.

La proporzione è:

9 ÷ 18 = 50%

Applicando a titolo esemplificativo il criterio proporzionale a un contingente di 40 ore:

40 × 9/18 = 20 ore

Il calcolo porta quindi, nell’esempio, a una quota teorica di 20 ore per ciascuna scuola. Lo stesso criterio può essere rappresentato anche per il secondo contingente:

40 × 9/18 = 20 ore.

Si tratta di una simulazione matematica del criterio proporzionale e non di una regola che autorizzi automaticamente ciascuna scuola a fissare 20 ore. La concreta organizzazione deve essere verificata alla luce del CCNL vigente, del piano annuale delle attività e della specifica posizione del docente.

Il docente con COE dovrebbe quindi verificare i piani delle due scuole, monitorare separatamente gli impegni e segnalare eventuali sovrapposizioni o situazioni che possano determinare un superamento dei limiti.

Gli scrutini, gli esami e gli adempimenti valutativi restano invece distinti dal conteggio delle 40+40 ore.

La questione della proporzionalità per i docenti con orario ridotto

Un altro aspetto da non confondere riguarda i docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale o con una prestazione di insegnamento inferiore all’orario ordinario.

In queste situazioni occorre verificare la disciplina contrattuale applicabile alla specifica posizione e, quando previsto, il criterio di proporzionalità degli obblighi.

Il calcolo, pertanto, non può essere effettuato in maniera automatica applicando indistintamente a ogni docente il medesimo numero di ore.

Perché è importante controllare il piano annuale delle attività

Il piano annuale delle attività costituisce uno degli strumenti principali attraverso i quali la scuola organizza gli impegni collegiali del personale docente.

Per il docente, controllare il piano significa poter verificare in anticipo:

  • quali attività siano state programmate;
  • quante ore siano state preventivate;
  • quali incontri rientrino nella lettera A;
  • quali siano riconducibili alla lettera B;
  • quali attività siano invece escluse dal conteggio delle 40+40;
  • se siano presenti sovrapposizioni o criticità;
  • se il monte ore programmato rischi di oltrepassare i limiti contrattuali.

40+40 ore: attenzione a non confondere limite e obbligo

Un equivoco frequente consiste nel considerare le 40+40 ore come un numero di ore che ogni docente debba necessariamente svolgere.

La formulazione contrattuale indica invece un limite massimo per le specifiche attività interessate.

Se nel corso dell’anno le attività riconducibili a una determinata categoria richiedono un numero inferiore di ore, non è quindi necessario “riempire” artificialmente il monte ore fino a raggiungere 40.

Allo stesso modo, il fatto che un docente abbia svolto poche ore di una categoria non autorizza automaticamente l’istituzione scolastica a utilizzare quelle ore come un monte indistinto per qualsiasi altra attività.

Il ruolo del contratto e della contrattazione d’istituto

La gestione delle attività funzionali non può essere ricostruita sulla base del solo calendario delle riunioni.

È necessario considerare il quadro complessivo formato dal CCNL, dalla normativa scolastica applicabile, dal piano annuale delle attività e, per gli aspetti di competenza, dalla contrattazione integrativa d’istituto.

In caso di controversie o interpretazioni divergenti, è quindi opportuno verificare la disposizione contrattuale applicabile alla singola attività e non limitarsi a stabilire se una riunione sia genericamente “obbligatoria”.

In sintesi: la mappa delle attività

Il quadro può essere riassunto in questo modo:

  • Lettera A: attività collegiali istituzionali, con un limite massimo di 40 ore annue;
  • Lettera B: Consigli di classe, interclasse, intersezione e attività riconducibili alla relativa previsione contrattuale, con un limite massimo di 40 ore annue;
  • Lettera C: scrutini, esami e adempimenti connessi alla valutazione, distinti dal monte delle 40+40 ore;
  • Formazione: può essere programmata utilizzando, nei limiti previsti, le ore non impiegate per le attività collegiali cui sono prioritariamente destinate;
  • Superamento del limite: deve essere gestito nel rispetto delle disposizioni contrattuali e della contrattazione d’istituto;
  • Docenti con COE: la presenza in più istituzioni scolastiche richiede un coordinamento degli impegni e non comporta automaticamente la duplicazione del monte delle 40+40 ore.

La disciplina delle attività funzionali all’insegnamento richiede una lettura distinta delle diverse tipologie di impegno. Il riferimento alle “40+40 ore” non deve essere interpretato come un limite generale a tutte le attività che il docente svolge durante l’anno, ma come due distinti contingenti riferiti alle specifiche attività collegiali individuate dal contratto.

La distinzione assume ancora maggiore importanza per i docenti che prestano servizio in più scuole, come nel caso delle cattedre orario esterne. In tali situazioni la programmazione deve evitare sovrapposizioni e consentire una corretta gestione degli obblighi collegiali complessivi.

Per questo motivo, all’inizio dell’anno scolastico è consigliabile esaminare attentamente il piano annuale delle attività, distinguere le attività appartenenti alle lettere A, B e C e monitorare nel corso dell’anno le ore effettivamente svolte.

di Redazione

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