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Legge 104, dirigente scolastico: il decesso del familiare non annulla il trasferimento

Mobilità dirigenti scolastici 2026/2027: la precedenza ex legge 104 si esaurisce con la conclusione dei movimenti, mentre i benefici assistenziali devono cessare con il venir meno dei requisiti.

Mobilità dei dirigenti scolastici e legge 104: la precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, opera nella procedura di mobilità e non rende precario il trasferimento una volta conclusi i movimenti. Il decesso del familiare assistito deve essere comunicato per i benefici continuativi ancora in corso, ma non determina automaticamente il rientro nella sede precedente.

A cura dell’avv. Giuseppe Versace, Foro di Bologna

Il caso: cosa succede se il familiare assistito muore dopo il trasferimento?

Un dirigente scolastico partecipa alla procedura di mobilità per l’anno scolastico 2026/2027 avvalendosi della precedenza riconosciuta al lavoratore che assiste continuativamente un familiare con disabilità in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La domanda viene accolta e il dirigente ottiene il trasferimento, con decorrenza 1° settembre 2026, come risulta dal provvedimento con il quale l’Ufficio scolastico competente definisce le operazioni di mobilità.

Successivamente alla pubblicazione dei movimenti, quando la procedura è ormai conclusa, il familiare assistito viene a mancare.

Si pongono allora due questioni molto concrete:

  1. il dirigente scolastico deve comunicare all’Amministrazione il decesso del familiare assistito?
  2. il venir meno del presupposto assistenziale può determinare la revoca del trasferimento già disposto e il conseguente rientro nella sede di provenienza?

La distinzione è fondamentale.

La risposta al primo quesito è sì, con riferimento ai benefici continuativi eventualmente ancora fruiti o autorizzati. La risposta al secondo, invece, deve essere formulata in termini diversi: il decesso sopravvenuto, dopo la conclusione delle operazioni di mobilità, non determina di per sé la caducazione del trasferimento già ottenuto nell’ambito di una procedura di mobilità contrattualizzata.

Il punto decisivo è distinguere il titolo di precedenza dalla causa giuridica del trasferimento.

Precedenza ex legge 104 e trasferimento: due concetti da non confondere

L’art. 33 della legge n. 104/1992 disciplina una serie di misure finalizzate alla tutela delle persone con disabilità e di coloro che prestano loro assistenza. La normativa vigente prevede, tra l’altro, i permessi retribuiti e, per determinate condizioni, il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Nella mobilità dei dirigenti scolastici, tuttavia, è necessario distinguere il beneficio assistenziale dalla precedenza utilizzata all’interno della procedura di mobilità.

Il primo può essere caratterizzato dalla permanenza nel tempo delle condizioni che ne giustificano la fruizione.

La seconda, invece, opera come criterio di priorità nell’ambito di una procedura nella quale devono essere esaminate e ordinate più domande.

Questa differenza assume un’importanza decisiva quando il presupposto assistenziale viene meno dopo che i movimenti sono stati pubblicati.

Nel secondo caso, infatti, la precedenza ha già svolto la propria funzione: la domanda è stata valutata, la posizione dell’interessato è stata esaminata rispetto alle altre istanze e il movimento è stato disposto.

Il trasferimento, pertanto, non dovrebbe essere considerato come un beneficio destinato a rimanere permanentemente subordinato alla sopravvivenza del familiare assistito.

Mobilità dei dirigenti scolastici 2026/2027: quando si perfeziona il movimento

Per l’anno scolastico 2026/2027 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dettato con la nota prot. n. 16067 del 19 giugno 2026 i criteri e le modalità per il conferimento e il mutamento degli incarichi e per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici, con decorrenza dal 1° settembre 2026.

La procedura è caratterizzata da termini e fasi predeterminati. Le domande vengono presentate e valutate secondo le regole della procedura e gli esiti vengono successivamente formalizzati dagli Uffici scolastici.

Questo dato procedurale è essenziale anche per comprendere la rilevanza temporale della precedenza.

La condizione che consente di beneficiare della precedenza deve essere verificata nei termini stabiliti dalla disciplina applicabile alla procedura. In materia di mobilità, la documentazione amministrativa adottata dagli Uffici scolastici conferma che l’assistenza deve sussistere nei momenti individuati dalla disciplina della domanda e che l’eventuale cessazione dell’attività assistenziale deve essere dichiarata entro il termine previsto per la procedura.

Ne deriva un principio di carattere generale: non avrebbe senso individuare un preciso momento temporale per la verifica del requisito se lo stesso requisito dovesse poi rimanere indefinitamente rilevante anche dopo la conclusione della procedura.

La funzione della comunicazione relativa alla cessazione dell’assistenza è, quindi, quella di consentire all’Amministrazione di correggere la posizione dell’interessato quando la procedura è ancora in corso.

Diversa è la situazione nella quale il fatto sopravvenga dopo la conclusione dei movimenti.

Il decesso dopo la pubblicazione dei movimenti non equivale a una dichiarazione non veritiera

Uno degli argomenti che possono generare maggiore confusione riguarda la disciplina delle dichiarazioni sostitutive.

L’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 prevede la decadenza dai benefici quando dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione. L’art. 76 disciplina invece le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci e delle condotte previste dalla norma.

Nel caso esaminato, però, occorre distinguere due situazioni completamente diverse.

Se il dirigente dichiara, nel momento previsto dalla procedura, di assistere un familiare effettivamente in vita e in possesso dei requisiti richiesti, la dichiarazione è veritiera.

Se il familiare muore successivamente, si verifica un fatto sopravvenuto.

Non si può, per ciò solo, trasformare retroattivamente una dichiarazione originariamente corretta in una dichiarazione falsa.

La sopravvenienza non cancella la veridicità della dichiarazione resa al momento in cui il requisito doveva essere verificato.

È quindi diverso il caso di chi dichiari falsamente di assistere un familiare quando tale assistenza non esisteva già al momento rilevante della procedura rispetto al caso di chi, dopo aver legittimamente beneficiato della precedenza, perda successivamente il presupposto per un evento naturale e non imputabile.

Articolo 33, comma 7-bis, legge 104: cosa significa il venir meno dei requisiti

Un ulteriore profilo riguarda l’art. 33, comma 7-bis, della legge n. 104/1992.

La disposizione stabilisce che il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti previsti dall’articolo quando il datore di lavoro o l’INPS accerti l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti, ferma restando la verifica degli eventuali profili disciplinari.

La norma assume particolare rilievo per i benefici che continuano nel tempo, come i permessi mensili retribuiti.

È quindi evidente che, una volta venuto meno il familiare assistito, non può proseguire la fruizione di un beneficio che presuppone l’esistenza della persona da assistere.

Diverso è il problema del trasferimento già disposto.

Il trasferimento ottenuto nell’ambito di una procedura di mobilità rappresenta infatti un effetto già prodotto dalla procedura. Il tema non è più quello della possibilità di fruire di un permesso o di un altro beneficio assistenziale, ma quello della stabilità della sede assegnata.

Ed è proprio su questo punto che assume particolare rilievo la giurisprudenza della Corte di cassazione.

La Cassazione n. 34090/2023: il decesso non travolge automaticamente il trasferimento

Un precedente particolarmente significativo è rappresentato dalla sentenza della Corte di cassazione, Sezione lavoro, 6 dicembre 2023, n. 34090.

La controversia riguardava una dipendente del Ministero della Giustizia alla quale era stato riconosciuto il diritto al trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992. Nel corso del giudizio di appello era intervenuto il decesso del familiare disabile.

La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero, affrontando proprio il problema degli effetti della sopravvenuta perdita del presupposto assistenziale.

Il principio ricavabile dalla pronuncia è particolarmente importante: il venir meno del fatto costitutivo non comporta necessariamente la cancellazione retroattiva della situazione già riconosciuta.

La stessa decisione considera la possibilità che il sopravvenuto mutamento della situazione possa assumere rilievo secondo le regole proprie della nuova situazione, ma non consente di utilizzare automaticamente il fatto sopravvenuto per mettere in discussione una posizione già consolidata secondo le regole applicabili al momento della sua formazione.

Il principio assume una rilevanza ancora maggiore quando, come nel caso qui esaminato, il decesso interviene dopo la conclusione della procedura di mobilità e dopo la pubblicazione dei movimenti.

La fattispecie è, dunque, diversa da quella in cui il presupposto viene meno prima che l’Amministrazione abbia concluso la procedura.

Perché la giurisprudenza sui trasferimenti ex legge 104 non è tutta sovrapponibile

Esiste anche un orientamento della giustizia amministrativa che ha affrontato il problema del decesso della persona assistita e della revoca del trasferimento.

Il riferimento più noto è rappresentato da pronunce del Consiglio di Stato relative a personale delle Forze di polizia e dell’Amministrazione penitenziaria, tra cui la sentenza n. 5206 del 13 novembre 2017.

In quella vicenda il trasferimento era stato disposto in applicazione dell’art. 33 della legge n. 104/1992 e il Consiglio di Stato ritenne rilevante il venir meno delle condizioni assistenziali, confermando la revoca dell’assegnazione.

Non si tratta, però, di una pronuncia automaticamente trasferibile alla dirigenza scolastica.

La differenza riguarda innanzitutto la natura del rapporto di lavoro e, soprattutto, la struttura del provvedimento.

Nel personale non contrattualizzato, il trasferimento può essere adottato come specifico provvedimento amministrativo funzionale all’esigenza assistenziale.

Nella mobilità dei dirigenti scolastici, invece, il movimento si inserisce in una procedura di gestione del rapporto di lavoro nella quale la precedenza rappresenta un criterio di priorità tra le diverse istanze.

La distinzione non è meramente terminologica.

Se il trasferimento è esso stesso il provvedimento adottato in ragione esclusiva dell’assistenza, il venir meno della condizione assistenziale può incidere direttamente sulla sua permanenza.

Se, invece, la precedenza è stata utilizzata all’interno di una procedura comparativa e il movimento è stato successivamente perfezionato, la questione deve essere valutata alla luce delle regole proprie della mobilità contrattualizzata.

Anche il potere di autotutela deve essere valutato con cautela

Un ulteriore argomento riguarda la possibilità per l’Amministrazione di procedere autonomamente alla revoca o all’annullamento del movimento.

L’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 stabilisce che le determinazioni inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

Ne consegue che non è sufficiente richiamare genericamente gli istituti dell’autotutela amministrativa per sostenere la possibilità di cancellare un movimento già disposto.

Anche nell’eventuale prospettiva dell’annullamento di un atto amministrativo, occorrerebbe comunque individuare una illegittimità originaria del provvedimento.

L’art. 21-octies della legge n. 241/1990 stabilisce infatti che il provvedimento amministrativo è annullabile quando sia adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o incompetenza.

Nel caso di un requisito effettivamente esistente al momento in cui doveva essere verificato, il successivo decesso del familiare non costituisce, di per sé, un vizio originario della procedura.

La questione non è quindi quella di correggere un movimento illegittimo al momento della sua adozione, ma quella di stabilire se un fatto successivo possa incidere su un effetto già prodotto.

Il trasferimento non può essere trasformato in un beneficio “a termine”

Il punto sistematico è particolarmente importante.

La precedenza prevista dalla legge 104 non attribuisce necessariamente al lavoratore una sede in modo precario e condizionato per tutto il periodo successivo al trasferimento.

Essa consente di far valere, nella fase prevista dalla procedura, una particolare posizione rispetto agli altri aspiranti.

Una volta che la procedura si è conclusa, i movimenti sono stati pubblicati e il dirigente ha acquisito la nuova sede secondo le regole applicabili, la situazione deve essere valutata come parte del rapporto di lavoro.

La diversa conclusione produrrebbe un effetto difficilmente compatibile con la logica della mobilità: ogni trasferimento ottenuto grazie a una precedenza familiare rimarrebbe permanentemente esposto al rischio di essere rimesso in discussione a seguito del mutamento della situazione familiare.

La sede acquisita diventerebbe così un beneficio temporaneo, senza che una simile precarietà risulti necessariamente prevista dalla disciplina della mobilità.

Cosa deve comunicare il dirigente scolastico dopo il decesso

Il fatto che il trasferimento non venga automaticamente travolto non significa che il dirigente possa ignorare il decesso del familiare.

Al contrario, la comunicazione è necessaria con riferimento ai benefici che continuano a produrre effetti.

In particolare, devono essere verificati e, ove necessario, immediatamente interrotti:

  • i permessi mensili retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992;
  • l’eventuale congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001;
  • eventuali ulteriori benefici o procedimenti ancora pendenti la cui efficacia sia subordinata alla permanenza della situazione assistenziale;
  • eventuali assegnazioni, utilizzazioni o altre misure future fondate sulla medesima condizione familiare.

La legge n. 104/1992 collega espressamente il mantenimento dei diritti assistenziali alla permanenza delle condizioni che ne consentono la fruizione.

La comunicazione, quindi, deve essere tempestiva e deve consentire all’Amministrazione di cessare tutti i benefici che non possono più essere legittimamente utilizzati.

Diverso è il discorso relativo al movimento già perfezionato.

In questo caso, la comunicazione del decesso non dovrebbe essere interpretata come una rinuncia alla sede ottenuta né come un’ammissione dell’inefficacia del trasferimento.

È opportuno, al contrario, distinguere espressamente i due profili.

Come formulare la comunicazione all’Amministrazione

Sul piano operativo, è consigliabile inviare la comunicazione all’Ufficio competente per la gestione della posizione dirigenziale, mettendo per conoscenza gli eventuali ulteriori uffici interessati e la nuova sede di servizio.

La comunicazione dovrebbe:

  1. indicare la data del decesso del familiare;
  2. dichiarare la cessazione dell’assistenza;
  3. precisare che vengono immediatamente interrotti tutti i benefici continuativi non più spettanti;
  4. indicare che l’evento è sopravvenuto dopo la conclusione delle operazioni di mobilità e dopo la pubblicazione del movimento;
  5. precisare che la comunicazione viene resa ai soli fini della corretta gestione dei benefici ancora in corso e non costituisce rinuncia al trasferimento già disposto.

La trasmissione tramite PEC consente inoltre di documentare con certezza la data della comunicazione.

È opportuno evitare formulazioni ambigue che possano essere interpretate come una richiesta di rientro o come il riconoscimento di una pretesa caducazione del movimento.

Cosa rischia chi continua a utilizzare i benefici dopo il decesso

Il punto più delicato riguarda la prosecuzione dei benefici assistenziali dopo il venir meno del presupposto.

Il dirigente non deve confondere la stabilità del trasferimento con la possibilità di continuare a utilizzare gli altri benefici collegati all’assistenza.

Se il familiare è deceduto, non possono evidentemente essere mantenuti permessi o altri istituti la cui legittima fruizione presuppone l’esistenza della persona assistita.

La prosecuzione indebita può esporre il dipendente a conseguenze disciplinari e patrimoniali e, nei casi più gravi, anche a conseguenze penali.

È quindi essenziale distinguere:

il trasferimento già ottenuto, che non viene automaticamente meno per effetto del decesso sopravvenuto;

i benefici assistenziali continuativi, che invece cessano quando viene meno il presupposto previsto dalla legge.

Questa distinzione è il vero punto di equilibrio della vicenda.

La differenza decisiva è il momento in cui avviene il decesso

In definitiva, per valutare gli effetti del decesso del familiare assistito occorre collocare temporalmente l’evento.

Se il decesso avviene prima della conclusione della mobilità

La situazione può incidere sulla domanda e sulla precedenza, perché il requisito assistenziale non sussiste più nel momento in cui deve essere verificato secondo la disciplina della procedura.

Se il decesso avviene dopo la pubblicazione dei movimenti

La questione cambia radicalmente.

Se il requisito era esistente nei momenti previsti dalla procedura e il movimento è stato legittimamente disposto, il successivo decesso costituisce un fatto sopravvenuto.

La conseguenza non è automaticamente la cancellazione del movimento.

Se il dirigente continua a utilizzare permessi o altri benefici

La situazione è ancora diversa: in questo caso il venir meno del presupposto deve essere comunicato e la fruizione dei benefici deve cessare.

La legge 104 continua quindi a produrre effetti, ma non necessariamente quelli che l’Amministrazione potrebbe essere tentata di ricavare sul piano della sede di servizio.

Cosa succede se l’Amministrazione revoca comunque il trasferimento?

Se, nonostante la conclusione della procedura, l’Amministrazione dovesse adottare un provvedimento di revoca, annullamento o mancata presa di servizio nella nuova sede, la questione diventerebbe immediatamente contenziosa.

In tale ipotesi, la tutela dovrebbe essere valutata alla luce della natura privatizzata del rapporto di lavoro e delle regole sulla giurisdizione in materia di pubblico impiego.

La sentenza della Cassazione n. 34090/2023 rappresenta, sotto questo profilo, un precedente particolarmente significativo, perché valorizza la distinzione tra il venir meno del presupposto e la possibilità di mettere retroattivamente in discussione una situazione già riconosciuta.

La scelta dello strumento processuale concreto — compresa l’eventuale tutela cautelare — deve naturalmente essere valutata sulla base dell’atto effettivamente adottato dall’Amministrazione, dei tempi e delle circostanze specifiche del caso.

Conclusioni: il decesso del familiare non cancella automaticamente il trasferimento

La questione può essere sintetizzata in un principio fondamentale: la precedenza ex art. 33 della legge n. 104/1992 non trasforma automaticamente la nuova sede di titolarità del dirigente scolastico in un beneficio precario destinato a cessare con il venir meno della situazione familiare che aveva consentito di ottenere la precedenza.

Nella mobilità contrattualizzata, la precedenza costituisce un criterio di priorità nell’ambito di una procedura.

Se il requisito esisteva nel momento in cui doveva essere verificato, la domanda è stata correttamente valutata e il movimento è stato disposto, il successivo decesso del familiare rappresenta un fatto sopravvenuto.

La situazione è diversa per i benefici continuativi.

Permessi, congedi e altre misure assistenziali devono essere immediatamente interrotti quando viene meno il presupposto che ne legittima la fruizione, e l’evento deve essere comunicato all’Amministrazione con tempestività.

Il punto, dunque, non è scegliere tra due tesi assolute — “il decesso non conta mai” oppure “il decesso cancella il trasferimento” — ma distinguere gli effetti che l’ordinamento collega ai diversi istituti.

La perdita sopravvenuta del familiare assistito incide sui benefici assistenziali ancora in corso, ma non comporta automaticamente, per ciò solo, la caducazione di un movimento di mobilità già perfezionato.

La Cassazione, con la sentenza n. 34090 del 6 dicembre 2023, offre un importante elemento interpretativo in questa direzione, soprattutto quando la posizione del lavoratore si sia già consolidata secondo le regole applicabili alla procedura.

Per i dirigenti scolastici che abbiano ottenuto la mobilità per l’anno scolastico 2026/2027, la distinzione assume particolare rilievo: comunicare tempestivamente il decesso e cessare i benefici non più spettanti non equivale, di per sé, a rinunciare alla sede ottenuta né comporta automaticamente il rientro nella sede precedente.

Avvertenza: il presente contributo ha finalità informativa e non sostituisce la valutazione professionale della singola fattispecie, degli atti di mobilità e della disciplina applicabile al rapporto di lavoro interessato.

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