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TFA Sostegno XI ciclo: docenti con accesso diretto alla prova scritta

Nel quadro della procedura selettiva relativa al TFA Sostegno XI ciclo, la normativa vigente individua specifiche fattispecie in cui i candidati sono esonerati dalla prova preselettiva, con conseguente ammissione diretta alla fase scritta del percorso concorsuale.

Tale disciplina si fonda su disposizioni legislative finalizzate sia alla tutela di particolari condizioni soggettive, sia alla valorizzazione dell’esperienza professionale maturata nel sistema scolastico.

Esonero dalla prova preselettiva: quadro normativo generale

L’accesso diretto alla prova scritta trova fondamento in un insieme coordinato di norme, tra cui la Legge 104/1992, la Legge 41/2020 (di conversione del D.L. 22/2020) e ulteriori disposizioni sul reclutamento e sul servizio docente.

La ratio normativa è duplice:

  • garantire misure di inclusione e tutela per candidati con disabilità certificata;
  • riconoscere il servizio già prestato sul sostegno come elemento di qualificazione professionale.

1. Candidati con disabilità ai sensi della Legge 104/1992

Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis della Legge 104/1992, nei concorsi pubblici e nelle procedure abilitanti, i candidati riconosciuti come persone con disabilità con invalidità pari o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva.

La disposizione si inserisce nel sistema di garanzie volte a evitare l’introduzione di barriere selettive non compatibili con la condizione di disabilità certificata, assicurando l’accesso alle successive fasi concorsuali.

2. Docenti con servizio su posto di sostegno

Un’ulteriore categoria ammessa direttamente alla prova scritta è costituita dai candidati che abbiano maturato una significativa esperienza professionale sul sostegno.

In base all’art. 2, comma 8 del D.L. 22/2020, convertito nella Legge 41/2020, sono esonerati dalla preselettiva coloro che, negli ultimi dieci anni scolastici, abbiano svolto almeno tre annualità di servizio su posto di sostegno, anche non continuative, nel medesimo grado di istruzione per cui si concorre.

Ai fini del computo dell’annualità di servizio si applica quanto previsto dall’art. 11, comma 14 della Legge 124/1999, secondo cui il servizio è considerato valido se prestato:

  • per almeno 180 giorni complessivi per anno scolastico, oppure
  • in modo continuativo dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o fino al termine delle attività didattiche per la scuola dell’infanzia.

3. Candidati con superamento della preselettiva in cicli precedenti

Rientrano tra i soggetti ammessi direttamente alla prova scritta anche i candidati che abbiano già superato la prova preselettiva in precedenti cicli del TFA Sostegno.

Tale previsione si configura come riconoscimento del requisito di idoneità già conseguito in una precedente procedura selettiva, evitando la reiterazione della fase preliminare per soggetti già valutati positivamente.

Fasi successive della procedura selettiva

I candidati ammessi direttamente alla prova scritta, qualora superino tale fase, accedono alla prova orale, ultima fase del percorso selettivo finalizzato all’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico.

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