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Supplenze scuola, il 30 giugno scadono migliaia di contratti: chi può richiedere la NASpI nel 2026, requisiti, domanda e importi

Con la conclusione dell’anno scolastico 2025/2026, fissata per il 30 giugno, cessano migliaia di contratti di supplenza nella scuola statale. Per numerosi docenti con contratto a tempo determinato si apre così la possibilità di accedere alla NASpI, l’indennità di disoccupazione destinata ai lavoratori che perdono involontariamente l’occupazione.

In attesa delle nuove nomine previste per il prossimo anno scolastico, il sostegno economico rappresenta uno strumento fondamentale per garantire continuità di reddito durante il periodo di inattività. Per ottenere la prestazione è però necessario rispettare precisi requisiti contributivi e presentare la domanda entro i termini previsti dalla normativa.

NASpI 2026: chi ha diritto all’indennità

Il presupposto essenziale per accedere alla NASpI è la cessazione involontaria del rapporto di lavoro. La naturale scadenza di un contratto di supplenza rientra tra le ipotesi che consentono il riconoscimento della prestazione.

Nel comparto scuola, tuttavia, la tutela interessa esclusivamente il personale assunto con contratto a tempo determinato. I docenti di ruolo, infatti, non possono beneficiare della NASpI in caso di cessazione del servizio, mentre il diritto è riconosciuto ai supplenti che terminano il proprio incarico.

Oltre alla perdita involontaria dell’occupazione, è richiesto un ulteriore requisito contributivo: aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro.

Domanda NASpI: quando presentarla

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente in modalità telematica all’INPS dopo la conclusione del contratto.

Il termine massimo per la presentazione è di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso questo periodo, il diritto alla prestazione decade e non può più essere riconosciuto.

Per quanto riguarda la decorrenza dell’indennità:

  • se la domanda viene inoltrata entro gli otto giorni successivi alla cessazione del contratto, la NASpI decorre dall’ottavo giorno di disoccupazione;
  • se la richiesta viene presentata oltre l’ottavo giorno, ma comunque entro il limite dei 68 giorni, il pagamento decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

La normativa contempla anche specifiche ipotesi in cui la decorrenza avviene dal trentottesimo giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro, fattispecie che, tuttavia, non riguardano ordinariamente il personale della scuola.

Il periodo di carenza: cosa sapere

I primi sette giorni successivi alla perdita del lavoro costituiscono il cosiddetto periodo di carenza, durante il quale non viene corrisposta alcuna indennità.

Questo aspetto assume particolare rilevanza per i supplenti che dovessero ottenere un nuovo incarico immediatamente dopo la scadenza del contratto. Se un nuovo rapporto di lavoro viene avviato entro i primi sette giorni di disoccupazione, l’eventuale domanda di NASpI viene respinta. Al termine del nuovo incarico sarà comunque possibile presentare una nuova istanza per ottenere la prestazione, purché sussistano i requisiti previsti.

Quanto dura la NASpI

La durata dell’indennità è determinata dalle settimane di contribuzione maturate nei quattro anni precedenti che non abbiano già dato luogo a precedenti prestazioni di disoccupazione.

In termini pratici:

  • quattro anni di contribuzione consentono di ottenere fino a due anni di NASpI;
  • un anno di contribuzione dà diritto a circa sei mesi di indennità;
  • otto mesi di contributi corrispondono a circa quattro mesi di prestazione.

Per un docente supplente che abbia prestato servizio per circa 41 settimane, la durata della NASpI sarà pari a circa 20,5 settimane, equivalenti a quattro mesi e mezzo.

Importo NASpI 2026: come si calcola

L’ammontare della prestazione varia in funzione della retribuzione media imponibile percepita negli ultimi quattro anni di lavoro.

Per il 2026 l’importo massimo mensile riconoscibile è pari a 1.584,70 euro.

Il calcolo segue un meccanismo articolato:

  • si riconosce il 75% della retribuzione media fino alla soglia di 1.456,72 euro;
  • sulla quota eccedente tale limite viene aggiunto il 25%, senza superare il massimale previsto.

Dal sesto mese di fruizione dell’indennità si applica inoltre una riduzione del 3% mensile (decalage), che decorre invece dall’ottavo mese per i beneficiari che abbiano compiuto 55 anni.

Esempio di calcolo della NASpI

Si consideri il caso di un docente precario assunto con supplenza dal 15 settembre al 30 giugno, per un totale di circa 41 settimane, con una retribuzione lorda mensile media di 2.000 euro.

Nel corso dei dieci mesi di attività lavorativa il dipendente ha percepito complessivamente circa 20.000 euro lordi.

Secondo i criteri definiti dall’INPS, la retribuzione media imponibile viene determinata dividendo la retribuzione complessiva per le settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per il coefficiente 4,33.

Nel caso esaminato:

  • retribuzione complessiva: 20.000 euro;
  • settimane lavorate: 41;
  • retribuzione media di riferimento: 2.112,20 euro.

Poiché il valore supera la soglia di 1.456,72 euro, il calcolo avviene applicando:

  • il 75% su 1.456,72 euro, pari a 1.092,54 euro;
  • il 25% della quota eccedente (655,48 euro), pari a 163,87 euro.

L’importo lordo mensile della NASpI risulta quindi pari a 1.256,41 euro per i primi cinque mesi di fruizione.

Considerando le 41 settimane di contribuzione maturate, il docente avrebbe diritto a circa quattro mesi e mezzo di indennità prima dell’eventuale applicazione della riduzione progressiva prevista dalla normativa.

In sintesi

Con la scadenza delle supplenze del 30 giugno, migliaia di docenti precari possono accedere alla NASpI, purché il rapporto di lavoro sia terminato involontariamente e siano state maturate almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni. La domanda deve essere presentata esclusivamente online all’INPS entro 68 giorni dalla cessazione del contratto. La durata della prestazione dipende dalla contribuzione maturata, mentre l’importo viene determinato sulla base della retribuzione media imponibile, con un tetto massimo di 1.584,70 euro mensili per il 2026.

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