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Valutazione titoli di servizio GPS 2026/28: cosa prevede l’art. 16 dell’Ordinanza Ministeriale n. 27 del MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha emanato l’Ordinanza ministeriale 16 febbraio 2026, n. 27, recante disposizioni in materia di aggiornamento e gestione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS).

Tra le norme di maggiore impatto applicativo si segnala l’Articolo 16, che disciplina in modo puntuale la valutazione dei titoli di servizio, definendo limiti quantitativi, modalità dichiarative e criteri di riconoscimento in relazione alle diverse tipologie contrattuali e alle situazioni giuridiche peculiari.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’Articolo 16.

Articolo 16

(Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio)

  1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi per anno. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all’articolo 8, comma 1. A partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata.

  2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.

  3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l’intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.

  4. Il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

  5. Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall’autorità consolare d’intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.

  6. Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.

  7. Al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, il servizio prestato a seguito di provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa – che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato sulla base dell’inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto – successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce servizio valutabile ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto.

Analisi tecnica della disposizione

L’Articolo 16 introduce un quadro regolatorio improntato a criteri di unicità dichiarativa e contenimento del punteggio, stabilendo che ciascun servizio possa essere valutato una sola volta per singola GPS, con un tetto massimo annuale di 12 punti.

Di rilievo la previsione relativa alle classi di concorso accorpate dal D.M. n. 255/2023, per le quali, a decorrere dall’a.s. 2024/2025, il servizio è riconosciuto come specifico su entrambe le classi aggregate, con evidenti ricadute in termini di posizionamento in graduatoria.

La norma disciplina inoltre:

  • la qualificazione come aspecifico del servizio di insegnamento della religione cattolica e dell’attività alternativa;

  • la piena valutabilità, ai soli fini del punteggio GPS, dei contratti atipici stipulati nelle scuole paritarie e nei CFP;

  • la riduzione al 50% del punteggio per i servizi antecedenti al 2000 in istituti legalmente riconosciuti o pareggiati e per le scuole non paritarie iscritte agli albi regionali;

  • il riconoscimento del servizio svolto all’estero in scuole slovene e croate con lingua italiana, previa certificazione consolare;

  • la valutabilità integrale del servizio militare prestato in costanza di nomina;

  • il riconoscimento, ai soli fini del punteggio, del servizio derivante da provvedimenti giurisdizionali successivamente caducati.

Nel complesso, la disposizione appare orientata a garantire uniformità applicativa sul territorio nazionale, riducendo margini interpretativi difformi tra uffici scolastici provinciali e consolidando un impianto valutativo coerente con la più recente evoluzione normativa in materia di reclutamento e supplenze.

Leggi:

Graduatorie GPS 2026/28: Ordinanza ufficiale, tabelle titoli, guide e consistenza candidati per ogni provincia

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