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Concorso scuola secondaria 2023, in graduatoria vale anche servizio specifico usato per accesso. Pagamento, come ottenere rimborso in caso di errore. FAQ MIM

Concorso per la scuola secondaria secondo il DDG n. 2575 del 6 dicembre 2023. Le domande possono essere presentate fino alle 23:59 del 9 gennaio. Per assistere i candidati nel processo di presentazione delle domande, il Ministero ha fornito nuove FAQ.

Faq

    1. D: In relazione ai titoli di accesso alla classe di concorso A-08 – Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, di cui alla tabella A allegata al DPR 14 febbraio 2016 n. 19, per le lauree LS 3/LM 3 Architettura del paesaggio e LS 4/LM 4 Architettura e ingegneria edile- architettura trova applicazione la sola nota 2) o anche la nota 1)?
      R: In relazione alla classe di concorso A-08 Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica, per mero errore materiale, alle lauree LS 3 / LM 3 Architettura del paesaggio e LS 4 / LM 4 Architettura e ingegneria edile-architettura è indicata la sola nota 2). Si chiarisce, invece, che, in analogia a quanto avviene per la corrispondente Laurea in Architettura di vecchio ordinamento, alle suddette lauree si applicano, in alternativa a quelle previste dalla nota 2), anche le condizioni previste dalla nota 1) che così recita: purché il piano di studi abbia compreso un corso annuale (o due semestrali) di geometria o geometria descrittiva. In alternativa al possesso dei titoli congiunti di cui alla nota 2) si richiede pertanto la presenza nel piano di studi di 12 CFU nei settori scientifico disciplinari MAT/03 Geometria o ICAR/17 Disegno”.

 

    1. D: In relazione ai titoli di accesso alle classi di concorso A011, A012 e A022 può ritenersi utile la laurea magistrale in scienze delle religioni (LM-64), come previsto dall’art. 10, comma 1 bis del decreto legge n. 44 del 2021, convertito dalla legge n. 76 del 2021?
      R: Si.

 

    1. D: Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile universale”?
      R: No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale, in quanto quest’ultimo – istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 – ha carattere volontario ed è svolto dai soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni non compiuti. Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili.

 

    1. D: Ho presentato istanza anche per la scuola dell’infanzia/primaria. Devo comunque rispettare il vincolo di partecipazione in un’unica regione oppure, per questa procedura concorsuale posso indicare una regione diversa da quella indicata per la scuola dell’infanzia/primaria?
      R. : Il vincolo di partecipazione in un’unica regione opera nell’ambito della medesima procedura concorsuale. Pertanto, chi partecipa sia per la procedura concorsuale per la scuola dell’infanzia/primaria, sia per la procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado, ha facoltà di presentare le relative istanze in regioni distinte.
    2. D: E’ valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza?
      R. Si.

 

    1. D: Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per la partecipazione al Concorso?
      R: Si.

 

    1. D: Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti?
      R. Si.

 

    1. D: Ho intenzione di iscrivermi per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado e per una della scuola secondaria di secondo grado; devo presentare due domande?
      R. No. L’aspirante in ogni caso presenta una sola istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, che può contenere le diverse classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali il candidato – avendone titolo – intende concorrere, fino a un massimo di quattro (una classe di concorso del I grado; posto sostegno I grado; una classe di concorso II grado; posto sostegno II grado).

 

    1. D: E’ valutabile ai fini del punteggio dei titoli il servizio specifico svolto nel triennio fatto valere quale requisito di accesso al concorso?
      R. Si.

 

    1. D: Nella procedura relativa al Sostegno, è valutabile, ai sensi del punto B.4.6 della tabella dei titoli, il titolo di laurea/diploma accademico di accesso al corso di specializzazione sul sostegno?
      R. No. Anche in questo caso è valutabile soltanto un’ulteriore laurea/diploma accademico.

 

    1. D: Ho presentato la domanda di partecipazione al concorso, allegando il relativo versamento; successivamente ho deciso di partecipare ad un numero di classi di concorso diverso. Cosa posso fare?
      R. In questo caso il candidato dovrà annullare l’inoltro della domanda sulla piattaforma e procedere successivamente all’inserimento di una nuova domanda di concorso con le classi desiderate – purché non sia scaduto il termine per la presentazione – e provvedere al versamento dell’importo corrispondente al bollettino generato in base alle classi di concorso richieste. Potrà eventualmente chiedere il rimborso del primo versamento effettuato. (vedi faq n. 12).

 

  1. D: Ho effettuato un versamento dei diritti di segreteria superiore a quanto dovuto. Come posso procedere per chiedere il rimborso?
    R. Il candidato potrà richiedere il rimborso di quanto erroneamente versato, compilando il modello che si allega sul quale andrà apposta una marca da bollo di € 16,00. Tale istanza dovrà essere sottoscritta con firma autografa dall’interessato e alla stessa dovrà essere allegata la/le ricevuta/e di versamento e la copia di un valido documento di riconoscimento.
    La suddetta istanza potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata del soggetto interessato all’indirizzo dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it oppure per posta ordinaria o raccomandata, all’indirizzo: Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico – Ufficio I – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma.

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