
Affido condiviso: genitori, figli e ruolo della scuola. Quali le norme? Risponde a Oggi Scuola l’avvocato Nunzia Tufano: “La L. 54/2006 ha sancito il diritto dei figli, anche in caso di separazione dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con gli stessi. Indicando, a tal fine, l’istituto dell’affidamento condiviso. La citata normativa rappresenta una svolta importante di innovazione sociale e pone l’Italia all’avanguardia sui temi della parità genitoriale e dei diritti dei minori”.
La “centralità del minore”
“L’aspetto più rilevante della riforma – continua l’avvocato Tufano – è rappresentato proprio dalla centralità del minore e dall’esigenza di rispettare i suoi superiori interessi. Attraverso l’introduzione del principio di bigenitorialità (art. 337 ter c. 1 c.c.), con il quale il nostro ordinamento ha sancito una nuova regola generale da applicare in caso di separazione dei genitori”.
La responsabilità genitoriale
“L’affido condiviso dei figli di coppie separate prevede espressamente il riconoscimento del diritto di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore. E quello di ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione nel rispetto delle richieste ed esigenze dello stesso. Ciò comporta, inoltre, che entrambi i genitori esercitino la responsabilità genitoriale. E condividano le decisioni di maggiore interesse, ovvero quelle che riguardano l’istruzione, l’educazione e la salute dei figli. Le stesse devono essere prese di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. La regola generale dell’affido condiviso trova eccezione per alcuni casi specifici: figli nati fuori dal matrimonio, lontananza, incapacità o altro impedimento ed affidamento esclusivo”.
La bigenitorialità
“Nel 2015, con la nota del MIUR n. 5336 del 2 settembre, il Ministero dell’Istruzione ha inteso sensibilizzare le istituzioni scolastiche ad un maggior rispetto del dettato della L. 54/2006 fornendo indicazioni operative in attuazione del diritto sancito dalla legge sulla bigenitorialità. Ciò conseguenzialmente alla consapevolezza che, a distanza di oltre 10 anni dall’approvazione della legge sull’affido condiviso, questa non abbia ancora trovato una totale e concreta applicazione. Anche, ed a maggior ragione, nelle istituzioni scolastiche”.
L’istituto scolastico
“Per tale motivazione – continua l’avvocato – il Ministero dell’ Istruzione ha ritenuto necessario, a mezzo della citata nota, prevedere espressamente che l’istituto scolastico debba favorire e garantire l’esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non piu’ convivente, anche se non affidatario e/o collocatario, di poter vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli . Pertanto l’ Istituto scolastico di competenza dovrà attivarsi al fine di rendere effettivo per gli stessi genitori l’accesso alla documentazione e alle informazioni ed attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF”.
Le azioni amministrative del Ministero
“Il Ministero ha altresì provveduto ad indicare alcune delle azioni amministrative previste per le istituzioni scolastiche. Al fine di favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto. Inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni- didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario, dello studente interessato. Individuazione di modalità alternative al colloquio in presenza, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente. Attribuzione della password, ove la scuola si sia dotata di strumenti informatici di comunicazione scuola/famiglia, per l’accesso al registro elettronico, ed utilizzo di altre forme di informazione veloci ed immediate (sms o email). Richiesta della firma di ambedue i genitori in calce ai principali documenti (in particolare la pagella), qualora non siano in uso tecnologie elettroniche ma ancora moduli cartacei”.
Il consenso
“Inoltre – conlcude l’avvocato Tufano – laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica una seguente premessa. ‘Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
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