Docente e ATA nello stesso anno scolastico? Si può ma ad alcune condizioni

Può il personale ATA accettare una supplenza come docente?
Domande del genere pervengono sempre più frequentemente alla redazione Oggi Scuola e per questo, il presente articolo, si impegna a dettagliarne la risposta nel rispetto della normativa vigente.
Il personale ATA può accettare una supplenza come docente solo se è un dipendente di ruolo e se la supplenza ha durata fino al 30/06 o al 31/08.
Lo prevede l’art. 59 del CCNL 29/11/2007:
“Il personale ATA può accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.”
Ed invece, un docente può accettare una supplenza come personale ATA?
** L’art 36 del CCLN prevede che:
“il personale docente (a tempo indeterminato) può accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado di istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
Il docente di ruolo può accettare altri contratti a tempo determinato nella scuola, per un diverso ordine, grado o classe di concorso, ma non si cita in alcun modo la possibilità di ricoprire supplenze come personale ATA.
LE DUE ASSUNZIONI: NELLO STESSO ANNO SCOLASTICO MA NON IN CONTEPORANEA
È possibile essere assunti nello stesso anno scolastico come docente e come ATA a condizione che i contratti siano separati e non contemporanei.
La norma è prevista anche dall’art. 13 comma 22 dell’OM 60/2020:
“Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 19 e 20, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.”




