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Covid e lavoro: le nuove indicazioni INPS

Alcuni giorni fa, l’INPS è intervenuta nuovamente sul tema lavoro e Covid-19, soffermandosi in particolare sulla situazione de lavoratori fragili.

Lo ha fatto con il messaggio n° 2842 del 06-08-2021, disponibile sul sito INPS, in cui vengono illustrate le  novità normative introdotte dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, successivamente convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e gli indirizzi operativi forniti dai Ministeri vigilanti in merito alle tutele di cui all’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

CERTIFICAZIONI DI QUARANTENA PER ISOLAMENTO FIDUCIARIO

In apertura al messaggio, l’Istituto spiega di aver ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

A seguito di ciò, le Strutture territoriali dell’Istituto hanno avviato le attività necessarie, sulla base delle valutazioni eseguite dai rispettivi Uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento suindicato.

LAVORATORI FRAGILI

Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, l’Istituto procederà ugualmente a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari, come già precisato, a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020); per l’anno 2021, visto lo specifico stanziamento disposto per tale tutela (pari a 282,1 milioni di euro), la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021.

Relativamente alla suddetta tutela non sono state previste ulteriori proroghe, considerato che il recente decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.

 

 

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