Immissioni in ruolo a.s. 2021/22: come funzioneranno? Fase ordinaria e fase straordinaria

Il Decreto Sostegni-bis, che dopo la fase di analisi al Parlamento dovrà essere convertito in legge, ha previsto una serie di importanti novità per quanto riguarda le immissioni in ruolo per l’a.s. 2021/22.
Più nello specifico, il Decreto prevede:
- lo svolgimento anticipato del concorso ordinario per la scuola secondaria di II grado, di cui al DD n. 499/2020, relativamente alle sole discipline STEM;
- un’eventuale procedura di immissione in ruolo dalle GPS di prima fascia, compresi i relativi elenchi aggiuntivi;
- un incremento delle aliquote dei concorsi straordinari 2018 per la scuola dell’infanzia/primaria e scuola secondaria, dai quali si assume fino al 100%;
- l’eliminazione della cosiddetta “call veloce” sui posti residui.
Fase ordinaria immissioni in ruolo a.s. 2021/22: scuola dell’infanzia e primaria
Le graduatorie di merito concorsuali relative alla scuola dell’infanzia e primaria sono quelle formatesi in seguito al concorso ordinario svoltosi nel 2016 e al concorso straordinario del 2018.
Per le immissioni in ruolo, si attingerà per un 50% da queste graduatorie e per il restante 50% dalle Graduatorie ad Esaurimento.
Nell’ambito dei posti destinati alle graduatorie di merito, si seguirà quest’ordine:
- GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
- GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché il 50%, come previsto in precedenza e solo se residuino posti non attribuiti dalle GM 2016;
- GM 2018: si utilizza anche l’eventuale fascia aggiuntiva.
Quando sarà espletato il concorso ordinario 2020 e saranno disponibili le relative GM, a queste verrà attribuito il 50% dei posti destinati alle procedure concorsuali.
Fase ordinaria immissioni in ruolo a.s. 2021/22: scuola secondaria
Per le scuole medie e superiori, le graduatorie di merito concorsuali sono quelle costituite grazie al concorso ordinario del 2016, quello del 2018 e al concorso straordinario 2020.
A queste si aggiungeranno quelle che emergeranno dagli esiti del concorso ordinario STEM 2021, purché pubblicate entro la data ultima del 30 ottobre 2021.
Nell’ambito del 50% dei posti destinati alle GM (l’altro 50%, come suddetto, è destinato alle GaE), si attingerà dalle medesime (GM) secondo l’ordine e le percentuali di seguito riportate:
- GM 2016: tutti i posti vacanti e disponibili destinati ai concorsi;
- GM 2018: per l’a.s. 2021/22 il 100% dei posti anziché l’80%, come previsto in precedenza e sempre che rimangano dei posti non attribuiti dalle GM 2016;
- GM 2020: al termine delle immissioni in ruolo da GM 2016 e da GM 2018, i posti residuati da tali procedure, compresa la quota non assegnata dalla GaE e confluita nella quota assegnata ai concorsi, sono suddivisi al 50% tra il concorso straordinario 2020 e il concorso ordinario di cui al DD n. 499/2020 ossia al DD n. 826/2021 che ha anticipato e dato il via al concorso ordinario STEM.
La suddivisione del 50% dei posti tra le graduatorie del concorso straordinario e quello ordinario è prevista fino a concorrenza dei 32.000 posti previsti per la predetta procedura straordinaria 2020, ossia sino a quando saranno attribuiti alla medesima tutti e 32mila posti.
La previsione della legge 159/2019 si allinea a quanto disposto nel D.lgs. 59/2017, ove è previsto che ai concorsi ordinari sono destinati i posti non utilizzati delle procedure concorsuali 2016 e 2018 (quest’ultima è quella straordinaria).
Fase straordinaria immissioni in ruolo da GPS + elenchi aggiuntivi
Una volta terminate le operazioni ordinarie di immissione in ruolo da GaE e GM, in caso di posti vacanti e disponibili, al netto dei posti destinati ai concorsi ordinari di cui al DD 498/2020 (scuola infanzia e primaria) e al DD 499/2020 (scuola secondaria), si procederà ad attivare la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia e dai relativi elenchi aggiuntivi.
La procedura funzionerà come indicato di seguito:
- assunzione a tempo determinato, sui posti rimasti vacanti dopo le operazioni di immissioni in ruolo di cui sopra, dei precari inseriti nelle GPS di prima fascia posto comune e sostegno e negli eventuali elenchi aggiuntivi. I requisiti sono quelli previsti da un emendamento approvato nel Decreto Sostegni bis: nessun servizio per i docenti di sostegno, tre anni su posto comune nella scuola statale per il posto comune.
- assunzione a tempo determinato di tali docenti nella provincia e nella/nelle classi di concorso o tipologie di posto per le quali risultano iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi;
- svolgimento del percorso annuale di formazione iniziale e prova;
- prova disciplinare, cui accedono i docenti valutati positivamente al termine del percorso di formazione e prova;
- assunzione a tempo indeterminato e conferma in ruolo, in seguito alla valutazione positiva del percorso annuale di formazione e prova e al superamento della prova disciplinare, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2021 (o, se successiva, dalla data di inizio del servizio) nella medesima scuola in cui il docente interessato ha prestato servizio a tempo determinato.
In caso di valutazione negativa del percorso di formazione e prova, lo stesso va ripetuto ai sensi dell’articolo 1, comma 119, della legge 107/2015; in caso, invece, di mancato superamento della prova disciplinare, il docente decade dalla procedura ed il suo contratto a tempo determinato non potrà essere trasformato a tempo indeterminato.



