Calcolo anzianità contributiva: importanti novità per dipendenti di scuole private o paritarie
Nel calcolo dell'anzianità lavorativa, nei rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico, i periodi non lavorati vengono riconosciuti per intero dall'INPS

Con la Circolare n. 74 del 4 maggio 2021, l’INPS ha fornito indicazioni sulla nuova modalità di calcolo dell’anzianità contributiva, introdotta dalla legge 178/2020.
Al suo interno vi è una novità molto importante che riguarda tutti i lavoratori privati, compresi quelli delle scuole private e di formazione professionale.
Nel calcolo dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto alla pensione, nei rapporti di lavoro part-time verticale o ciclico, i periodi non lavorati sono riconosciuti per intero dall’Inps.
Precedentemente la disciplina prevedeva che il parametro di misurazione per i periodi da riconoscere fosse la “settimana retribuita”. In tal modo, quindi, il numero dei contributi settimanali da accreditare ai fini delle prestazioni pensionistiche era pari a quello delle settimane dell’anno retribuite, per cui non era consentito l’accredito delle settimane prive di retribuzione.
Adesso invece, l’art. 1 comma 350 della legge n. 178/2020 dispone che:
Il riconoscimento dei periodi, senza valenza in termini di imposizione contributiva ma utile esclusivamente ai fini del diritto a pensione, trova applicazione relativamente ai contratti di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico in corso ovvero esauriti – in quest’ultimo caso a domanda dell’assicurato – e per l’intero periodo di durata degli stessi. Conseguentemente non rileva la collocazione temporale dei relativi periodi, ferma restando la decorrenza della norma istitutiva del rapporto di lavoro part-time.
Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, tutte le settimane nell’ambito della durata dello stesso saranno valutate per intero a condizione che la retribuzione accreditata nel periodo annuale di riferimento sia almeno pari all’importo minimale di retribuzione previsto per l’anno considerato.
Per quanto riguarda i contratti “esauriti”, l’interessato che vorrà vedersi riconosciuti i periodi non lavorati ai fini pensionistici, dovrà presentare richiesta ad hoc alla struttura INPS competente.




