
Il 6 maggio 2021, il Ministero dell’Istruzione ha inoltrato a tutte le scuole e agli Uffici competenti la nota n. 699 recante indicazioni circa la valutazione periodica e finale nelle classi intermedie Primo e secondo ciclo di istruzione.
Di seguito si riassumono i contenuti fondamentali da tenere in considerazione durante la fase di valutazione degli alunni.
VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA
Per le scuole elementari la valutazione è espressa tramite giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l’insegnamento di educazione civica.
Per saperne di più su giudizi descrittivi e relativi livelli di apprendimento, è necessario fare riferimento all’ordinanza ministeriale n. 172/2020 e alle allegate Linee guida.
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.
I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Al termine del quinto anno di istruzione viene rilasciata agli alunni la certificazione delle competenze.
VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per le scuole medie la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi tenendo conto dell’effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva.
La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione.
Per procedere alla valutazione finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza, tenendo conto dell’emergenza pandemica.
Restano fermi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO – CLASSI NON TERMINALI
La valutazione degli studenti delle scuole superiori è condotta ai sensi del d.P.R. n. 122 del 2009.
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli studenti sulla base dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.
Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina.
Nel caso in cui il voto di profitto dell’insegnamento trasversale di Educazione civica sia inferiore ai sei decimi, opera, in analogia alle altre discipline, l’istituto della sospensione del giudizio di cui all’articolo 4, comma 6 del d.P.R. n. 122 del 2009.
L’accertamento del recupero delle carenze formative relativo all’Educazione civica è affidato, collegialmente, a tutti i docenti che hanno impartito l’insegnamento nella classe, secondo il progetto d’istituto.
Per procedere alla valutazione finale dello studente, le istituzioni scolastiche possono stabilire motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza, soprattutto considerando la particolare situazione generata dalla pandemia.
Con riferimento all’attribuzione del credito scolastico nelle classi non terminali, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.




