Scuola condannata per aver diffuso posta elettronica di un docente
Un istituto aveva affisso all'albo e alle bacheche esterne il testo di una comunicazione elettronica

Continue violazioni della privacy nei confronti dei docenti con la condivisione di dati personali come il numero di cellulare, mail….che finiscono alla mercè di tutti. Le violazioni partono, in grossa parte, proprio dalle segreterie che ignare delle regole condividono i dati sensibili degli insegnanti. Evidentemente non tutti sanno che è reato.
Una scuola, infatti, aveva affisso all´albo e alle bacheche esterne il testo di una comunicazione elettronica contenente l´indirizzo privato di posta elettronica di un insegnante. Su tale questione si pronunciava il garante della privacy con provvedimento n. 28 del 23 gennaio 2014 doc. web n. 2929890 che è anc0ra di estrema attualità.
Nella sua ricostruzione in fatto rilevava l’Autorità procedente che l´istituto non ha ritenuto necessario eliminare l´indirizzo e-mail dalla lettera come pubblicata perché in quel contesto secondo la scuola il dato non poteva considerarsi riservato, ma parte integrante della comunicazione. La scuola sosteneva altresì che “la mail personale è sempre stata ampiamente utilizzata e quindi diffusa dall´interessata stessa, per tutte le comunicazioni inerenti il suo compito di membro del Consiglio di Istituto”
ANCHE NELLE GRADUATORIE NESSUN DATO SENSIBILE
Si ritiene utile ricordare che il Ministero dell’Istruzione, con la circolare del 7 marzo 2008 (prot. 45/dip./segr.) ha chiarito in passato, come si ricorda in altro provvedimento del Garante della Privacy del 23 gennaio 2014, che “non è consentita la pubblicazione, accanto ai dati strettamente necessari all´individuazione del candidato (nome, cognome, punteggio, e posizione in graduatoria) di ulteriori dati, come, ad esempio, domicilio, recapito telefonico poiché la conoscenza da parti di terzi dei dati in parola non è strettamente necessaria per raggiungere le finalità istituzionali sottese alla pubblicazione della graduatoria, né esistono nell´ordinamento specifiche norme che consentano la pubblicazione di dati comuni diversi da quelli necessari”, ribadendo tale orientamento nella recente circolare del 22 gennaio 2013 (prot. n. AOODGPER510 – Uff. III)”.




