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Decreto Covid Draghi, proroga divieto spostamenti: ecco date e testo integrale

Approvato lo stop agli spostamenti fra le Regioni fino al 27 marzo.

Il Consiglio dei Ministri del governo Draghi, riunitosi il 22 febbraio, ha firmato il decreto legge con le nuove misure per il contenimento della pandemia.

Approvato lo stop agli spostamenti fra le Regioni fino al 27 marzo e il blocco agli spostamenti in zona rossa verso le abitazioni private con divieto, inoltre, delle visite ad amici e parenti.

QUALI GLI SPOSTAMENTI AMMESSI?

Resta ferma la possibilità nelle zone gialle e arancioni di spostarsi UNA SOLA VOLTA AL GIORNO verso un’altra abitazione privata abitata, in un orario compreso tra le 5:00 e le 22:00.

Il numero massimo di persone per lo spostamento è di due, con i figli minori di 14 anni.

IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTO l’articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione
per ragioni sanitarie;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19»;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di
svolgimento delle elezioni per l’anno 2021»;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7
ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020, con la
quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli
di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

CONSIDERATO

l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia;
RITENUTA la straordinaria necessità e urgenza di prorogare specifiche misure di
contenimento alla diffusione dell’epidemia da COVID-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio
2021;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Denominazione del territorio nazionale in zone)
1 All’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, dopo il comma 16-sexies è aggiunto il seguente:
“16-septies. Sono denominate:
a) “Zona bianca”, le Regioni, di cui al comma 16-sexies, nei cui territori
l’incidenza settimanale di contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre
settimane consecutive e che si collocano in uno scenario di tipo 1, con un livello di
rischio basso;

b) “Zona arancione”, le Regioni, di cui ai commi 16-quater e 16-quinquies, nei cui
territori l’incidenza settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e
che si collocano in uno scenario di tipo 2, con livello di rischio almeno moderato, nonché
quelle che, in presenza di una analoga incidenza settimanale dei contagi, si collocano in
uno scenario di tipo 1 con livello di rischio alto;

c) “Zona rossa”, le Regioni di cui al comma16-quater, nei cui territori l’incidenza
settimanale dei contagi è superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e che si collocano in
uno scenario di tipo 3, con livello di rischio almeno moderato;
d) “Zona gialla” le Regioni nei cui territori sono presenti parametri differenti da
quelli indicati alle lettere a), b), c).”.

ART. 2

(Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19)
1. Fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata
e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome,

salvi gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È
comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

2. Fino al 27 marzo 2021, è consentito, nella Zona gialla in ambito regionale e nella Zona
arancione in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una
volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00,

e nei limiti di
due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali
tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti
conviventi. La misura di cui al presente comma non si applica nella Zona rossa.

3. Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti
gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti

e per una distanza
non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli
spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comma 4 dell’articolo 1 del decretolegge 14 gennaio 2021, n. 2, è abrogato.
ART. 3
(Sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 2 è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n. 35.
ART. 4
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare

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