Congedo straordinario legge 104/92: cos’è, chi può richiederlo e come

CONGEDO STRAORDINARIO
Cos’è
Come descritto dall’INPS, il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro (massino fino a 2 anni) concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave. A disciplinarne i dettagli è l’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Il periodo di congedo viene regolarmente retribuito. L’indennità corrisponde alla retribuzione ricevuta nell’ultimo mese di lavoro che precede il congedo, esclusi gli emolumenti variabili della retribuzione, entro un limite massimo di reddito rivalutato annualmente.
Tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave.
Il singolo lavoratore non può però fruire due volte del congedo per la cura dello stesso individuo.
Si precisa che i periodi di congedo straordinario non vengono conteggiati ai fini della maturazione di ferie, tredicesima e trattamento di fine rapporto, ma, essendo coperti da contribuzione figurativa, sono validi ai fini del calcolo dell’anzianità assicurativa.
A chi spetta
Possono fruire del congedo straordinario i lavoratori dipendenti secondo il seguente ordine di priorità:
- il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente di una persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre (anche adottivi o affidatari) della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente o la parte dell’unione civile convivente siano deceduti o abbiano patologie invalidanti;
- uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, solo nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (tutti i soggetti menzionati devono trovarsi in una delle situazioni descritte)
- uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui tutti i soggetti prima menzionati siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
A chi non spetta
Il congedo straordinario non spetta:
- ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
- ai lavoratori a domicilio;
- ai lavoratori agricoli giornalieri;
- ai lavoratori autonomi;
- ai lavoratori parasubordinati;
- in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
- quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);
- nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 104/1992
Quali requisiti sono necessari
Per inoltrare domanda di congedo straordinario deve essere accertata la presenza dei seguenti requisiti:
- essere lavoratori dipendenti privati (anche se con rapporto di lavoro part time);
- la persona per la quale si chiede il congedo straordinario deve essere in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS;
- il familiare con disabilità grave non deve risultare ricoverato a tempo pieno con assistenza sanitaria continuativa.
Per l’ultimo requisito, fanno eccezione:
- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;
- ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori.
Come inoltrare domanda
La presentazione della domanda del congedo straordinario va inoltrata in modalità telematica, scegliendo uno dei seguenti tre canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale INPS – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- Contact Center Multicanale – num. 803164 (da fisso) oppure num .06164164 (da cellulare)
Si sottolinea che il congedo straordinario e le relative prestazioni decorrono dalla data della domanda.
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