
Personale ATA: assenze e retribuzioni. Tutto quel che c’è da sapere.
Il tema della retribuzione in casi di assenze è spesso confusionario per il personale ATA. Con il presente articolo, quindi, si chiariscono le informazioni più rilevanti da sapere.
Il personale ATA che venga assunto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31/8) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ha diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9 mesi in un triennio scolastico. Per quanto riguarda la retribuzione, nel 1° mese non vi è nessuna decurtazione mentre nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%. Dal 4°al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto senza assegni.
Per quanto riguarda i casi del personale assunto con contratto a tempo determinato stipulato direttamente dal Dirigente scolastico per supplenze brevi e temporanee, è importante sapere che si ha diritto a 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (tale periodo è utile ai fini del punteggio).
Se si superano i 30 giorni, il contratto sarà da intendersi risoluto.
Di seguito si indicano le assenze che sono ESCLUSE DAL PERIODO DI COMPORTO:
- Le assenze causate da infortunio sul lavoro certificate dall’INAIL;
- I 30 giorni di congedo per cure per invalidi ex art. 7, D.Lgs. n. 119/2011;
- L’assenza dovuta a “malattia determinata da gravidanza” anche se l’interruzione di gravidanza avviene entro il 180 º giorno di gestazione;
- Le assenze dovute a gravi patologie che richiedono terapie salvavita.



