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Graduatorie e condanne penali: è necessario segnalare anche un eventuale patteggiamento

Arriva la sentenza dell'avvocato Barone sulle graduatorie e le condanne penali.

Si è perso il conto delle sentenze che entrano nel merito delle autocertificazioni non corrispondenti al vero o di omissioni nelle stesse in sede di assunzione a scuola. Come riporta OrizzonteScuola.it, la sentenza che ora succintamente si commenta è la Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 02-10-2020) 21-10-2020, n. 29156. Ma cosa era successo? Un dipendente ATA aveva sottoscritto due autocertificazioni necessarie all’inserimento nella graduatoria del personale ATA in cui attestava, contrariamente al vero, di non avere riportato condanne penali, a dispetto di una sentenza di applicazione di pena emessa nei suoi confronti per il delitto di rapina. La Corte di Cassazione aveva negato l’effetto estintivo prodottosi ai sensi dell’art. 445 c.p.p. e dell’art. 166 c.p. e aveva, altresì, rigettato il motivo fondato sull’elemento psicologico del reato, affermando che la sentenza di patteggiamento pronunciata nei confronti del ricorrente non era condizionalmente sospesa.

L’imputato che patteggia è consapevole di subire una condanna
I giudici osservano che “l’imputato che “patteggia” si rende perfettamente conto di essere sottoposto ad un processo penale e di subire una condanna, sia pure ad una pena ridotta ricorrendo ad uno strumento processuale; al contrario, come sottolineato dalla sentenza impugnata, l’effetto estintivo ex lege ex art. 445 c.p.p., comma 2, in mancanza di espresso provvedimento del giudice dell’esecuzione, è desumibile da una riflessione giuridica approfondita, per la quale occorrono conoscenze tecniche”.

Se la pena è sospesa non può non essere dichiarata alla scuola
Concludono i giudici affermando che “In realtà, si tratta di norma che in nessun modo poteva giustificare la falsa autocertificazione: il fatto che una condanna a pena condizionalmente sospesa non costituisca impedimento all’accesso a posti di lavoro non legittima la sua mancata menzione ma, piuttosto, permette all’aspirante al posto di contestare la mancata assunzione fondata su tale sentenza”.

 

 

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