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Ministero Istruzione, video registrazioni vietate nella didattica a distanza

Il docente può mettere a disposizione degli studenti materiali didattici consistenti in video-lezioni

Vietato effettuare video registrazioni delle lezioni a distanza. Il Ministero dell’Istruzione ha aggiornato la sezione delle Faq sul ritorno in classe con un approfondimento del Garante per la protezione dei dati personali.

“Nell’ambito della didattica digitale integrata – si legge –  il docente può mettere a disposizione degli studenti, anche per il tramite delle piattaforme utilizzate a tali fini, materiali didattici consistenti anche in proprie video lezioni, su specifici argomenti, per la consultazione e i necessari approfondimenti da parte degli alunni”,

NO ALLE VIDEOREGISTRAZIONI IN DID

“L’utilizzo delle piattaforme – è specificato –  deve essere funzionale a ricreare lo “spazio virtuale” in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da quanto accade nelle lezioni in presenza (cfr. FAQ del Garante “Scuola e privacy” in www.gpdp.it; vedi anche la sezione dedicata a “L’utilizzo degli strumenti e la tutela dei dati” delle richiamate “Linee guida in materia di didattica digitale integrata e tutela della privacy: indicazioni generali”)”,

USO IMPROPRIO DEI MATERIALI E VIDEOLEZIONI

Si raccomanda, inoltre, di adottare accorgimenti al fine di minimizzare i rischi derivanti da un uso improprio o dalla perdita di controllo dei materiali e delle videolezioni resi disponibili dai docenti sulla piattaforma, con possibile pregiudizio della protezione dei dati e di altri diritti (ad es. il diritto d’autore)“, continua il Ministero.

“In particolare, è opportuno regolamentare la funzionalità di registrazione audio-video e di download dei relativi documenti e fornire specifiche istruzioni ai soggetti autorizzati all’accesso (studenti, altri docenti, altro personale scolastico) per evitare che i materiali siano oggetto di comunicazione o diffusione impropri (ad esempio mediante la loro pubblicazione anche su blog o su social network, nei casi in cui siano accessibili sia da soggetti determinati che da chiunque)”

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