Normative

Abilitazione in Romania, per il giudice va omologata con inserimento diretto in II fascia

 

Abilitazione in Romania, per il giudice va omologata con inserimento diretto in II fascia.

Un Magistrato del Lavoro di Nocera Inferiore (Salerno) ha accertato il diritto, per la parte ricorrente, a vedersi riconosciuta l’abilitazione estera e ad essere direttamente inserita nella seconda fascia delle graduatorie di istituto. Il Giudice del lavoro di Nocera Inferiore, Dott. Angelo De Angelis, con una recentissima ordinanza, ha accolto il ricorso urgente, nelle forme dell’articolo 700 C.P.C.,per accertare che l’istanza di riconoscimento del titolo abilitante estero, ritualmente inoltrata, trovasse riscontro nei termini dell’omologa, in Italia, del percorso abilitante estero, con effetto retroattivo, al momento della presentazione della domanda, chiedendosi, altresì, di dichiarare il diritto, per gli insegnamenti interessati, all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (riservate ai docenti abilitati all’insegnamento in Italia).

“Va osservato che il Miur, tanto nel provvedimento individuale di rigetto dell’istanza di riconoscimento della formazione professionale ottenuta in Romania, quanto nella memoria difensiva del presente giudizio cautelare, non ha effettuato alcuna specifica considerazione in merito all’insussistenza dei presupposti di cui alla direttiva 205/36/CE, con la diretta conseguenza che, in questa sede, seppure nei limiti della summaria cognitio, l’amministrazione scolastica va onerata al riconoscimento del titolo abilitante estero all’insegnamento conseguito dalla parte ricorrente e, per l’effetto, all’inserimento della docente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto delle relative classi di concorso”.

La portata della pronuncia giudiziaria, ritenuta innovativa, sta nel fatto che, laddove il Giudicante Amministrativo ha annullato gli atti impugnati, quelli impeditivi al riconoscimento del titolo conseguito in Romania, il Magistrato del lavoro di Nocera Inferiore  ha addirittura onerato il Miur al riconoscimento del titolo abilitante estero all’insegnamento, conseguito dalla parte ricorrente e, per l’effetto, all’inserimento della docente nella seconda fascia delle graduatorie di istituto delle 5 classi di concorso rivendicate.

Quanto alle ragioni giustificative dell’urgenza del ricorso, per il Magistrato “appare indubbio che l’inserimento della ricorrente nelle graduatorie di seconda fascia comporti un significativo incremento della probabilità di ottenimento di una opportunità di lavoro, tenuto conto dell’imminenza dell’inizio del prossimo anno scolastico”. (Fonte dirittoscolastico.it – Avvocati Aldo Esposito e Ciro Santonicola)

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