Sospensione delle attività didattiche: Ata al lavoro, docenti no. La normativa
Sospensione delle attività didattiche: Ata al lavoro, docenti no. La normativa
La decisione del governo di sospendere le attività didattica e non chiudere le scuole è significativa.
La chiusura delle scuole, provvedimento di esclusiva competenza delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il divieto di accesso ai locali per tutto il personale e per gli alunni. Le assenze non devono essere giustificate, non comportano decurtazione economica o richieste di recupero.
La sospensione delle attività didattiche comporta l’interruzione delle sole lezioni. Pertanto, le scuole rimarranno aperte e i servizi erogati dagli uffici di segreteria continueranno ad essere prestati. Il Dirigente Scolastico e il personale ATA (Amministrativo, Tecnico e Ausiliario) sono tenuti a garantire il servizio ed eventuali assenze devono essere giustificate.”
Di conseguenza, con la sospensione delle attività didattiche si reca a scuola il personale ATA ma non il personale docente, fermo restando che le scuole possono attivare la cosiddetta “didattica a distanza”.
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