NormativeSentenze

Sostegno, ridurre le ore è illegittimo! E’ un danno che va risarcito

Sostegno, ridurre le ore è illegittimo! E’ un danno che va risarcito

La Corte d’Appello dell’Aquila, rigettando l’appello del MIUR, con la sentenza n. 1903 del 29/11/2019, ha confermato il diritto a mantenere il rapporto 1 a 1 di uno studente disabile grave nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di I grado, allorché gli erano state ridotte le ore del docente di sostegno, con la condanna del MIUR, dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e dell’istituzione scolastica, in solido tra loro, al risarcimento del danno.

Il Tribunale di Avezzano aveva, infatti, accolto il ricorso, presentato dagli avvocati Salvatore Braghini e Renzo Lancia, inteso ad ottenere il risarcimento del danno (nella misura di € 500 per ogni mese), causato della riduzione del numero di ore di sostegno nelle attività scolastiche per un periodo di 7 mesi nell’anno scolastico 2012/13, inizialmente previsto per l’orario cattedra del docente (rapporto 1 a 1) e poi dimezzato (passando a 9 ore), configurando una discriminazione indiretta ai sensi della specifica legge b. 67 del 2006 sulle Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.

La Corte d’Appello ha sentenziato che l’integrazione del disabile è un diritto di rango costituzionale e l’amministrazione non ha la facoltà di ridurre le ore di sostegno, se permane la gravità dell’handicap assunta nel Piano Educativo Individuale (PEI), invocando ragioni di bilancio.

Il collegio giudicante ha, infatti, stabilito che “l’amministrazione scolastica  ha il dovere di assicurare l’assegnazione, in favore dell’alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo – se del caso, là dove la specifica situazione di disabilità del bambino richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi – all’attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per rendere possibile la fruizione effettiva del diritto, costituzionalmente protetto, dell’alunno disabile all’istruzione, all’integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della sua personalità e delle sue attitudini“.

La Corte abruzzese ha riconosciuto, inoltre, la fondatezza della pretesa risarcitoria: “Resta, evidentemente, difficile connotare nel minore con grave handicap e scolarizzato la situazione ante compromessa (con orario pieno) rispetto a quella successiva di compromissione (con orario ridotto), dovendo considerarsi che, in alcune circostanze, il comportamento illecito del danneggiante è destinato a produrre, in capo alla vittima, conseguenze dannose .

ANCHE QUESTE NOTIZIE SU OGGISCUOLA

“Bassano sei tu?”. A Salerno il video di una prof diventa virale. Il web insorge: “Intervenga il Miur”

Carta del Docente: disponibile il nuovo bonus. Indicazioni tecniche per le iscrizioni 2019/2020

Elogio della lezione frontale: “Didattica è sentire che ciò che si conosce arrivi agli alunni senza sforzo”

Gite scolastiche, il Miur fissa dei limiti sulle destinazioni. Ecco cosa prevede la normativa per ogni classe

Scuola. Se l’alunno si fa male nell’istituto, l’insegnante è obbligato ad accompagnarlo in ambulanza

Augias: “Niente analisi logica e grammaticale a scuola, normale che i ragazzi non capiscano i testi”

Scuola, i sei giorni di ferie possono essere trasformati in permessi: ecco il codice da utilizzare

Leggi qui altre notizie su OggiScuola

Seguici anche sulla nostra pagina social Facebook

 

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio