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Legge 104 e mobilità interregionale, il Tribunale di Vercelli riconosce il diritto di precedenza a una dirigente scolastica caregiver

Sentenza n. 126/2026: il giudice del lavoro dispone il trasferimento in Sicilia vicino al figlio con disabilità grave e condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito

VERCELLI – Una significativa pronuncia in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici e tutela dei caregiver arriva dal Tribunale di Vercelli. Con la sentenza n. 126/2026, depositata il 10 maggio 2026, la Sezione Lavoro ha accolto integralmente il ricorso di una dirigente scolastica in servizio presso un istituto comprensivo della provincia piemontese, riconoscendo il suo diritto al trasferimento in Sicilia per assistere il figlio convivente affetto da disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992.

La decisione, firmata dal giudice del lavoro Patrizia Baici, impone al Ministero dell’Istruzione e del Merito l’assegnazione della dirigente a una sede scolastica ubicata nella Regione Siciliana, nelle vicinanze del luogo di residenza del familiare assistito. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento integrale delle spese di giudizio.

Dalla sconfitta in sede cautelare alla vittoria definitiva nel merito

La vicenda processuale si è sviluppata attraverso diverse fasi. In un primo momento, la ricorrente aveva ottenuto un provvedimento favorevole in sede cautelare con ordinanza del 27-28 agosto 2025. Successivamente, tuttavia, il Tribunale collegiale aveva accolto il reclamo dell’Amministrazione, ribaltando quella decisione il 23 ottobre 2025.

La dirigente scolastica, assistita dall’avvocato Giuseppe Versace del Foro di Bologna, ha scelto di proseguire il giudizio di merito. Una strategia che si è rivelata vincente: la sentenza definitiva ha infatti confermato la fondatezza delle ragioni già riconosciute nella prima ordinanza e ha respinto le principali eccezioni formulate dal Ministero.

Si tratta di un esito particolarmente rilevante sotto il profilo giurisprudenziale, poiché non è frequente che una decisione negativa ottenuta in sede di reclamo cautelare venga successivamente completamente superata nel giudizio di merito.

I punti decisivi che hanno portato all’accoglimento del ricorso

Secondo quanto emerge dalla sentenza, il Tribunale ha ritenuto determinanti diversi elementi probatori e giuridici.

Riconosciuto il diritto di precedenza previsto dalla Legge 104

La dirigente scolastica ha dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa per beneficiare della precedenza nelle procedure di mobilità. In particolare, è stata accertata la sua qualità di caregiver convivente del figlio con disabilità grave, nonché la fruizione continuativa dei permessi previsti dalla Legge 104/1992.

Bocciati i criteri adottati dall’Ufficio Scolastico Regionale

Un altro punto centrale della controversia ha riguardato i criteri utilizzati dall’Ufficio Scolastico Regionale nella valutazione delle domande di mobilità.

Secondo il Tribunale, i parametri relativi all’anzianità di servizio e all’impegno di permanenza nella sede, introdotti da un gruppo di lavoro convocato successivamente alla chiusura del bando, risultavano incompatibili con le indicazioni ministeriali e regionali che attribuivano priorità alle situazioni di disabilità e assistenza familiare.

Accertata la disponibilità di sedi scolastiche in Sicilia

Nel corso del giudizio è stata inoltre verificata la presenza di sedi scolastiche vacanti o disponibili in Sicilia già al momento della presentazione della domanda di trasferimento.

Tale circostanza ha consentito di superare l’eccezione sollevata dal Ministero, secondo cui non vi sarebbero state sedi utili per accogliere l’istanza della dirigente scolastica.

Accolta anche l’eccezione processuale

La sentenza affronta inoltre un importante profilo procedurale. Il Tribunale ha ritenuto irregolare la costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, riconoscendo invece la competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, territorio nel quale la ricorrente prestava effettivamente servizio.

Mobilità scolastica e Legge 104: una materia sempre più complessa

La decisione del Tribunale di Vercelli si inserisce in un ambito caratterizzato da una crescente complessità normativa e amministrativa.

Le procedure di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici si confrontano frequentemente con la necessità di garantire la tutela delle persone con disabilità e dei loro familiari caregiver. In questo contesto, circolari ministeriali, note amministrative e prassi operative possono entrare in tensione con principi di rango costituzionale, quali la tutela della famiglia, il diritto alla salute e il principio di uguaglianza sostanziale.

La sentenza n. 126/2026 riafferma l’importanza del diritto di precedenza riconosciuto dalla Legge 104/1992 e sottolinea come le amministrazioni pubbliche siano tenute a rispettare criteri coerenti con le finalità di protezione previste dall’ordinamento.

Un precedente rilevante per dirigenti scolastici e caregiver

La pronuncia potrebbe rappresentare un importante punto di riferimento per altri dirigenti scolastici e lavoratori del comparto istruzione che si trovano a rivendicare il diritto alla mobilità per esigenze legate all’assistenza di familiari con disabilità grave.

Il caso evidenzia inoltre come una corretta impostazione della strategia difensiva, supportata da una documentazione completa e puntuale, possa risultare determinante per il riconoscimento dei diritti previsti dalla normativa, anche dopo una fase cautelare inizialmente sfavorevole.

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