Visite fiscali per docenti e ATA: obblighi di reperibilità, controlli INPS e sanzioni

In caso di assenza dal servizio per motivi di salute, docenti e personale ATA sono tenuti a rispettare precisi obblighi di reperibilità previsti dalla normativa vigente in materia di controlli medico-legali. Le disposizioni si applicano per l’intero periodo di malattia certificato, senza differenze tra giorni lavorativi, fine settimana o festività.
Le verifiche possono essere attivate dall’INPS in qualsiasi momento della prognosi, anche in giorni non coincidenti con l’orario di servizio o con il calendario scolastico.
Orari di reperibilità durante la malattia
Il personale scolastico deve garantire la propria presenza all’indirizzo indicato nel certificato medico trasmesso all’INPS, rispettando due fasce orarie giornaliere stabilite a livello nazionale:
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dalle 10:00 alle 12:00;
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dalle 17:00 alle 19:00.
Durante questi intervalli, il lavoratore è tenuto a consentire l’accesso al medico incaricato della visita fiscale, anche nel caso in cui il controllo venga disposto senza preavviso.
Controlli fiscali: quando possono essere effettuati
Le visite di controllo possono essere disposte in qualsiasi giorno di assenza per malattia, indipendentemente dall’articolazione dell’orario di lavoro, dall’organizzazione didattica o dall’eventuale sospensione delle attività scolastiche. La finalità è verificare la sussistenza delle condizioni di salute dichiarate e la correttezza della prognosi.
Assenza alla visita fiscale: le sanzioni economiche
La mancata reperibilità al momento del controllo, qualora non supportata da una valida giustificazione, comporta conseguenze sul trattamento economico di malattia, che diventano progressivamente più incisive in base al numero di episodi accertati:
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prima assenza non giustificata: sospensione dell’indennità di malattia fino a un massimo di dieci giorni, con decorrenza dall’inizio dell’evento morboso;
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seconda assenza: riduzione del 50% del trattamento economico per il periodo successivo;
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terza assenza: perdita totale dell’indennità di malattia a partire dal giorno della nuova irreperibilità.
Nel caso in cui il lavoratore non venga trovato al domicilio, il medico fiscale può lasciare un avviso per una visita ambulatoriale successiva. La mancata presentazione a tale appuntamento viene equiparata a un ulteriore episodio di assenza ingiustificata.
Quando non si applica l’obbligo di reperibilità
La normativa prevede specifiche ipotesi di esonero dall’obbligo di reperibilità. In particolare, il decreto ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017 individua condizioni sanitarie che escludono il lavoratore dai controlli domiciliari.
L’esonero riguarda, tra l’altro:
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patologie che comportano l’effettuazione di terapie salvavita;
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menomazioni riconducibili a causa di servizio, rientranti nelle prime tre categorie della Tabella A del DPR 834/1981 o nelle patologie indicate dalla Tabella E dello stesso decreto;
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stati patologici collegati a un’invalidità civile pari o superiore al 67%.
Attenzione agli adempimenti formali
Per evitare contestazioni, è fondamentale che il personale scolastico verifichi con attenzione la correttezza dell’indirizzo indicato nel certificato medico e comunichi tempestivamente eventuali variazioni. Il rispetto degli obblighi di reperibilità resta infatti un elemento centrale nella gestione dell’assenza per malattia e nella tutela del trattamento economico spettante.

