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Assegnazione supplenze a docenti appartenenti a categorie protette: le riserve previste dalla normativa

In questi giorni, tutti i supplenti inseriti in graduatorie ad esaurimento e GPS possono presentare istanza di partecipazione per l’attribuzione di supplenze per l’a.s. 2021/22.

Ma cosa è previsto per gli aspiranti appartenenti alle categorie protette?

Vediamolo nel dettaglio.

In base a quanto previsto dall’art. 3 della legge 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette.

GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE

Per quanto concerne le GPS, l’Ordinanza Ministeriale 60/2020 che le disciplinava, prevede un’apposita riserva di posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alle legge 68/99 (art. 12 comma 12).

In osservanza di quanto detto sopra, i candidati che ne hanno fatto iscrizione lo scorso anno, dovevano dichiarare proprio al momento dell’inoltro della domanda di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all’articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

Coloro che, invece, risultassero in quel momento occupati con contratto a tempo determinato, dovevano indicare nella domanda la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

Sulla base di tali norme si evince che la riserva di posti opera unicamente con riferimento al conferimento delle supplenze annuali (31 agosto e 30 giugno) da GaE (graduatorie ad esaurimento) e GPS (graduatorie provinciali per le supplenze).

La riserva dei posti non si applica, invece, per le supplenze derivanti dalle graduatorie d’istituto.

COME AVVIENE L’ASSUNZIONE DEI DOCENTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE PROTETTE

Nel caso della scuola il 7% dei lavoratori occupati deve appartenere alle categorie dei disabili e l’1% alla categoria degli orfani, i coniugi superstiti e categorie equiparate.

La percentuale deve essere calcolata sul numero degli occupati a tempo indeterminato.

Le assunzioni in ruolo e le assunzioni per incarichi annuali si fa riferimento a quanto stabilito dalla Circolare ministeriale n. 248-del 7 novembre 2000.

Per assegnare i posti di riserva, si dovrà seguire un iter specifico che consiste nei seguenti passaggi:

a) verificare in ogni provincia, per ogni classe di concorso e profilo professionale che le aliquote previste per le due categorie (invalidi: 7% riserva N; orfani 1% riserva M) non siano sature. Occorre calcolare il numero degli occupati, applicare le suddette aliquote e da tale numero detrarre i posti eventualmente già ricoperti dal personale beneficiario delle norme sulle assunzioni obbligatorie.

b) Il numero dei posti da riservare alle due categorie di beneficiari è in primis finalizzato all’attribuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50% dei posti complessivamente autorizzati. Per questo, i posti vanno distribuiti tra il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e tra quello incluso nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami. Si dovrà quindi procedere al calcolo dei posti da destinare ai riservisti tenendo presente che a tale personale va attribuito fino ad un massimo del 50% dei posti destinati alle nomine in ruolo (fino a saturazione delle aliquote suddette).

c) Nel caso in cui il numero dei posti autorizzati per le assunzioni in ruolo non renda possibile l’assolvimento totale della quota di riserva, le altre assunzioni saranno rapporti di lavoro a tempo determinato da effettuare con scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e delle GPS.

GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell’11 settembre 2007, hanno previsto che le assunzioni dalle GAE, ai fini della copertura dei posti riservati alle categorie protette, devono essere considerate come graduatoria unica, a prescindere dalla loro articolazione in fasce.

SUPPLENZE DA GRADUATORIE PROVINCIALI

Per le supplenze annuali fino al 31 agosto e per quelle fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) si attinge, in subordine alle GaE, alle GPS.

Come previsto dalla normativa, le riserve trovano applicazione anche con riferimento alle convocazioni da queste graduatorie.

SUPPLENZE A.S. 2021/22 PER CATEGORIE PROTETTE: DOMANDA ISTANZE ONLINE

Come anticipato, quest’anno è necessario presentare apposita istanze online per partecipare alle procedure di assegnazione delle supplenze.

Per gli aspiranti appartenenti alle categorie protette si specifica che nell’istanza è presente la sezione “Titoli di riserva”, disponibile solo per gli aspiranti che abbiano già dichiarato, in fase di inserimento in GPS o elenchi aggiuntivi, il titolo.

Al contrario, la sezione non è visibile da chi non ha già dichiarato precedentemente i titoli di riserva in quanto non è possibile inserirne di nuovi, non trattandosi di una procedura di inserimento/aggiornamento titoli.

 

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