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Dad, voti assegnati agli scrutini sono del tutto validi: le ultime dal decreto Milleproroghe

Dal decreto Milleproroghe che arriva al Consiglio dei Ministri novità anche per scuola.

Il decreto Milleproroghe sta arrivando anche al Consiglio dei Ministri. Novità previste pure per il mondo

dell’istruzione e della scuola. Come riporta OrizzonteScuola, seppure per certi versi data per scontata, la

valutazione effettuata tramite i dispositivi della didattica a distanza ha bisogno di un supporto normativo per

essere “convalidita”. Il provvedimento del governo proroga il termino ultimo delle procedure concorsuali fino al

31 dicembre 2021. Non solo: proroga della valutazione degli apprendimenti svolti in presenza o con la didattica a

distanza al giugno 2021 (si indica l’anno scolastico attualmente in corso). Proroga anche dei pagamenti in

materia di edilizia scolastica fino al 31 dicembre.

(Proroga in materia di valutazione degli apprendimenti)

3. All’articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “31 gennaio 2020” sono inserite le seguenti: “e successive proroghe” e le

parole “per l’anno scolastico 2019/2020” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2019/2020 e

2020/2021”.

Nel decreto Cura Italia, a marzo scorso, era stata inserita una norma che garantiva la valutazione legata alla

didattica a distanza: ha lo stesso valore di quella tradizionale, svolta in classe. La norma, contenuta nell’articolo 87

comma 3 ter del provvedimento, recita così: “La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto

dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell’emergenza da COVID-19 e fino alla data

di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per

l’anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo

ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall’articolo 4

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 62”.

Pertanto si attribuisce alla valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti oggetto dell’attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza – per l’anno scolastico 2020/21 – gli stessi effetti di quella normalmente prevista dalle norme consuete. Si garantisce l’efficacia della valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza anche qualora la stessa valutazione venga svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente. D’altronde questo era già inserito nelle Linee Guida emanate dal Ministero lo scorso agosto e poi tradotte nei Piani per la Didattica Digitale Integrata approvati dalle singole istituzioni scolastiche.

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