Normative

Cassazione, stop ai Presidi: le sanzioni disciplinari emanate dai Ds non sono valide

Cassazione, stop ai Presidi: le sanzioni disciplinari emanate dai Ds non sono valide.

La Cassazione stoppa i dirigenti scolastici. Secondo la Suprema Corte, infatti i presidi , non possono irrogare sanzioni disciplinari. Una sentenza che dovrebbe finalmente sgombrare il campo di una delle polemiche più accese.  Per la Corte la competenza in materia disciplinare si determina sui massimi edittali e non sulla concreta sanzione. In poche parole l’irrogazione da parte del Ds di una misura disciplinare determina l’invalidità della sanzione medesima.

Cassazione, la vicenda

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione il 20 novembre 2019 (Ordinanza n. 30226), ha confermato la tesi sostenuta da una docente. Insegnante che si era vista giudicare dal D.S. anziché dall’U.P.D. In prima battuta si era rivolta al Tribunale, che aveva annullato la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei giorni. Sanzione irrogata nei suoi confronti dal Dirigente Scolastico, ritenendo lo stesso incompetente rispetto alla conduzione del procedimento disciplinare.

Per la violazione perseguita, pur nella fascia più bassa, era prevista la sanzione massima edittale, su cui doveva misurarsi il riparto di competenza tra D.G. e U.P.D. (ufficio per i procedimenti disciplinari), della sospensione fino ad un mese . La Cassazione, interpellata dal MIUR, ha ribadito che l’attribuzione della competenza al Dirigente della struttura cui appartiene il dipendente o all’Ufficio per i procedimenti disciplinari si definisce solo sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti. Fatti indicati nell’atto di contestazione, e non sulla base della misura che la P.A. possa prevedere di irrogare (così anche Cass. 2 agosto 2019, n. 20845).

Se l’organo è incompetente, sono violate le garanzie per il docente

La violazione delle regole di competenza interna, allorquando la sanzione sia irrogata dal Dirigente e responsabile della struttura in luogo in luogo dell’U.P.D. e dunque sulla base di minori garanzie di terzietà, corrispondendo la figura di chi è preposto al dipendente e di chi giudica del medesimo in sede amministrativa, comporta di per sé l’invalidità della sanzione illegittimamente applicata. La Cassazione ha quindi concluso che: “l’irrogazione da parte del dirigente scolastico di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientra, sulla base della competenza fissata sulla base del massimo edittale previsto per la violazione contestata, nella potestà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, comportando minori garanzie di terzietà, determina l’invalidità della sanzione stessa”.

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