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Precari con supplenza breve: illegittimo non riconoscere la Retribuzione Professionale Docenti

Precari con supplenza breve: illegittimo non riconoscere la Retribuzione Professionale Docenti.

Arriva dal Tribunale di Vercelli la conferma delle ragioni da sempre sostenute dall’Anief in favore del personale precario della scuola destinatario di contratti a termine per supplenze “brevi e saltuarie” con una nuova sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione a riconoscere la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) e il Compenso Individuale Accessorio (CIA) anche al personale docente e ATA destinatari di supplenze temporanee.

Il Tribunale del lavoro di Vercelli, infatti, emana l’ennesima sentenza targata Anief su ricorso patrocinato dagli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Giovanni Rinaldi e Marco Di Pietro che riconosce a un docente precario che aveva svolto supplenze brevi e saltuarie alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, il pieno diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti (RPD) riconosciuta solo ai docenti di ruolo o con contratti al 30/06 o al 31/08. “Ancora una volta – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – i tribunali ci danno ragione sul fatto che è illegittimo negare il riconoscimento dell’emolumento denominato RPD al personale assunto per supplenze brevi e saltuarie. È palesemente una discriminazione ingiustificata tra i supplenti temporanei e i dipendenti di ruolo, in violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro europeo recepito nella Direttiva 1999/70/CE”.

“I nostri legali hanno ribadito un udienza che il principio di non discriminazione, sancito dalla normativa comunitaria ed evidenziato anche in sentenza – continua il presidente Anief – deve guidare nell’interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo nel senso che, come accade per l’esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario”. La sentenza, infatti, accoglie in toto il ricorso Anief e accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti “brevi” a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, conseguentemente, condanna l’Amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti.

 

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