News

Ata, sancito diritto al gradone retributivo. Ora occorre rivedere il Ccnl 2011

Ata, sancito diritto al gradone retributivo. Ora occorre rivedere il Ccnl 2011

Anche per il personale ATA l’Anief ottiene piena ragione in tribunale e per quanti son entrati in ruolo dopo il 1° settembre 2011, ma con almeno un anno di precariato svolto negli anni precedenti, va applicata la “clausola di salvaguardia” prevista dal CCNL 2011 che prevede il mantenimento del gradone stipendiale “3-8 anni” molto più favorevole per i lavoratori.

La sentenza,  arriva dal Tribunale del Lavoro di Udine, e  riconosce il diritto anche per il personale ATA all’integrale e immediato riconoscimento di tutto il servizio effettivamente svolto durante il precariato. Riconosce, inoltre,  equiparando tutto il suo servizio a termine a quello svolto a tempo indeterminato, l’applicazione della contrattazione collettiva nazionale economica precedente. Si tratta del contratto che prevedeva il gradone stipendiale 3-8, molto più favorevole rispetto a quello attuale.

“Il nostro ricorso e le nostre ragioni sono state totalmente accolte in tribunale – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – ed è stato dichiarato illegittimo ancora una volta il CCNL economico di comparto siglato nel 2011 da buona parte degli altri sindacati che, ancora una volta, discrimina i docenti e gli ATA precari e il periodo di servizio svolto durante il precariato. Ci impegneremo ai tavoli della trattativa perché anche questa stortura sia sanata direttamente in contrattazione e chiederemo a gran voce di eliminare tutte quelle discriminazioni che vanno a discapito dei precari e che permangono anche dopo l’immissione in ruolo”.

Il Miur, infatti, è stato condannato su tutta la linea e dovrà provvedere a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l’anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato; al pagamento delle relative differenze retributive dovute e conseguenti all’intera e immediata valutazione del servizio preruolo e ad applicare in suo favore, anche, la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 prevista in favore dei soli dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3–8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9–14 anni, oltre al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e al pagamento di eventuali differenze retributive dovute in virtù dell’accertamento del diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale 3–8 anni.

ANCHE QUESTE NOTIZIE SU OGGISCUOLA

“Bassano sei tu?”. A Salerno il video di una prof diventa virale. Il web insorge: “Intervenga il Miur”

Carta del Docente: disponibile il nuovo bonus. Indicazioni tecniche per le iscrizioni 2019/2020

Elogio della lezione frontale: “Didattica è sentire che ciò che si conosce arrivi agli alunni senza sforzo”

Gite scolastiche, il Miur fissa dei limiti sulle destinazioni. Ecco cosa prevede la normativa per ogni classe

Scuola. Se l’alunno si fa male nell’istituto, l’insegnante è obbligato ad accompagnarlo in ambulanza

Augias: “Niente analisi logica e grammaticale a scuola, normale che i ragazzi non capiscano i testi”

Scuola, i sei giorni di ferie possono essere trasformati in permessi: ecco il codice da utilizzare

Leggi qui altre notizie su OggiScuola

Seguici anche sulla nostra pagina social Facebook

Articoli correlati

Pulsante per tornare all'inizio