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Mobilità 2020, come calcolare punteggio e continuità del servizio

Mobilità 2020, come calcolare punteggio e continuità del servizio

Continuità del servizio in relazione alla mobilità. E ancora, come presentare la domanda. Quali punteggi calcolare. Quali le criticità da individuare. Ecco un vademecum.

La continuità di servizio dei docenti si calcola per le domande di mobilità territoriale e professionale. Questo in ogni caso: sia se la domanda è volontaria o d’ufficio e anche per le graduatorie interne di Istituto. In particolare per l’individuazione dei docenti soprannumerari.

Come si calcola punteggio continuità del servizio

Per la domanda di trasferimento volontaria, il punteggio  è calcolabile se si è prestato servizio senza interruzioni per un triennio. Nella scuola di attuale titolarità (per cui il punteggio minimo e di partenza in questo caso è di 6 punti). Siccome l’anno in corso 2019/2020 non si calcola, il triennio di servizio prestato per avere i 6 punti di partenza di continuità è: 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019. Quindi chi fa domanda volontaria di trasferimento nell’anno scolastico 2019/2020 per la mobilità 2020/2021, ha diritto al riconoscimento della continuità del servizio nella scuola di titolarità, se in tale scuola è titolare ininterrottamente da almeno il 2016-2017 o anche prima.

Al docente con continuità di servizio spettano 2 punti per ogni anno scolastico prestato nella stessa scuola di titolarità, oltre il quinquennio spettano 3 punti per ogni anno di servizio prestato senza soluzione di continuità.

Discorso diverso per la mobilità d’ufficio. Fattispecie che comprende anche le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto. In qpunteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 2 punti e non di 6 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2018-2019 (sempre che non sia stato l’anno di prova), acquisisce il diritto  al riconoscimento di 2 punti nelle graduatorie interne di Istituto o nella mobilità d’ufficio. Per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità o di incarico triennale nel caso il docente sia titolare di ambito.

Interruzione della continuità del servizio

È utile anche sapere che la continuità di servizio non si interrompe nemmeno se il docente viene trasferito a domanda condizionata, per effetto della perdita del posto in caso di soprannumero, o se il docente è utilizzato su posto di sostegno o utilizzato in generale ivi compreso nei licei musicali.

Invece il trasferimento ottenuto precedentemente all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio. Per la scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio. Analogamente all’assenza per malattia, non interrompe la continuità del servizio l’utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea e neanche la fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01, . In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

Il punteggio di cui trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità. Il congedo per effettuare un Dottorato di ricerca, e le aspettative superiore ai 6 mesi, anche per l’anno sabbatico, interrompono la continuità del servizio sia su scuola e conseguentemente sul comune.

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