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Ferie non godute, come si procede?

La sentenza

Questione ferie, quali news? Pare stiano “dilagando” le sentenze che riconoscono a favore dei docenti precari una serie di diritti negati ‘d’ufficio’ dal Ministero per un bel po’ di anni. E’ il caso di una sentenza che sancisce che le ferie non godute dai docenti precari vanno pagate. Anche a distanza di tempo. La decisione è del Tribunale ordinario di Firenze, sezione Lavoro. Che ha risarcito con oltre 2.500 euro un’insegnante che per tre anni ha sottoscritto delle supplenze annuali. Vedendosi negato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie/festività non godute. L’insegnante a tempo determinato ha fatto ricorso. E l’ha vinto, vedendosi riconoscere l’indennità sostitutiva, a cui vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria prevista dall’Istat.

Anief e le ferie

Marcello Pacifico, presidente Anief, commenta: “Non si possono continuare a trattare i supplenti come se fossero dei lavoratori ‘paria’. Con questa sentenza abbiamo ancora una volta dimostrato che i giorni di ferie non utilizzati vanno pagati fino all’ultimo. La nostra linea difensiva è chiara: il dipendente a tempo determinato, anche Ata, verifica se vi sono i presupposti per presentare ricorso. Anche attraverso il Calcolatore online messo a disposizione gratuitamente dall’Anief. Poi, una volta appurato che si può presentare ricorso per recuperare i giorni di ferie non monetizzati ci si rivolge alla sezione Anief più vicina, che contatta i legali per procedere con la richiesta di risarcimento al giudice”.

La sentenza

Ecco la sentenza:

Dopo avere esaminato la normativa vigente sulle “ferie/festività soppresse maturate dal ricorrente nell’anno scolastico dal 2014/2015 fino al 2018/2019”, il giudice ha infatti concluso che “il ricorso è fondato”, poiché “essendo la docente soggetta all’obbligo di godere delle ferie e delle festività soppresse nei periodi di sospensione delle lezioni (art. 1 comma 54 in relazione all’art. 1 comma 55 L. n. 228/2013 e art. 14 CCNL 2007), si applica la monetizzazione delle ferie consentita dall’art. 1 comma 55 L. n. 228/2013, che ha modificato l’art. 5 comma 8 D.L. n. 95/2012, “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

Detto ciò, per il giudice ordinario “accertato che la ricorrente, negli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 ha maturato 39,83 giorni di ferie/festività non goduti e che, considerata la dedotta retribuzione giornaliera non contestata”, la docente “ha diritto al pagamento dell’indennità sostituiva per ferie non godute pari a € 2.552,95. Il Ministero è inoltre tenuto al pagamento di interessi e la rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt.429 c.p.c., 16, comma 6 della legge 412/1991 e art. 22, comma 36 della legge 724/1994”.

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