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Immissioni in ruolo: il vincolo è di 3 anni ma ci sono alcune deroghe

Grazie a quanto previsto dal Decreto legge n. 73/2021, il vincolo quinquennale per i docenti diventa triennale.

Questo significa che per i docenti che verranno neoimmessi in ruolo dall’anno scolastico 2021/22 e anche per i docenti assunti dal 1° settembre 2020 il vincolo di permanenza obbligatoria nella scuola assegnata è di tre anni.

Il testo del decreto, all’articolo 58, comma 2 – lettera f, recita infatti che:

al comma 3 dell’articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole: “tre anni scolastici” e al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle parole: “due anni”.

Il vincolo triennale si applica a tutti i docenti interessati alle immissioni in ruolo, indipendentemente dal tipo di procedura di assunzione o dalle graduatoria di provenienza.

Il vincolo per tre anni non si applica solamente agli insegnanti in esubero o soprannumero e quelli di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92.

In merito a quest’ultima deroga va specificato che le condizioni previste devono essere sopraggiunte dopo

l’iscrizione ai bandi di concorso e quindi all’inserimento/aggiornamento periodico nelle GaE.

A queste deroghe se ne è aggiunta un’altra che riguarda le assegnazioni provvisorie dell’anno scolastico 2021/22.

Ai docenti che si trovino nelle situazioni di cui agli art.42-bis decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151 (genitori

con figli minori di 3 anni) e agli articoli 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e 2, della legge 29 marzo 2001,

n.86 (coniuge convivente del personale militare), attesa la natura speciale delle norme.

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